Articolo 1221. Effetti della mora sul rischio.
Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe
ugualmente perito presso il creditore.
In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente
sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta
dall'obbligo di restituirne il valore.
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