Articolo 1457. Termine essenziale per una delle parti.
Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve
considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo
patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la
scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre
giorni.
In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto, anche se
non è stata espressamente pattuita la risoluzione.
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