Articolo 1219. Costituzione in mora.
Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta
fatta per iscritto.
Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere
eseguire l'obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere
eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la
morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che
mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto
giorni dall'intimazione o dalla richiesta.
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