Articolo 2943. Interruzione da parte del titolare.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il
quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero
conservativo o esecutivo.
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a
costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale
una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria,
dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento
arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla
nomina degli arbitri.
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