Essendo il fallimento una procedura espropriativa, il suo fine ultimo è quello di trasformare i beni del fallito in una somma di denaro da ripartire tra i vari creditori, in maniera proporzionale ai crediti vantati e sempre nel rispetto delle cause di prelazione.
Rispetto al passato la riforma ha valorizzato le funzioni del curatore che deve predisporre un programma di liquidazione, dopo l'inventario.
Vediamo, nello schema, i passaggi fondamentali della procedura di liquidazione dell'attivo (artt. 104 ter - 117 l.f.)
A commento dello schema, osserviamo che l’art. 107 l.f. stabilisce le modalità della vendita; il curatore sceglierà il sistema migliore per vendere i beni del fallito attraverso procedure competitive; il d.l. 83\2015 convertito con l. 123 \2015 ha modificato il primo comma dell’art. 107 prevedendo la possibilità che il prezzo dei beni venduti possa essere corrisposto anche a rate, secondo quanto dispone il codice di procedura civile.
Il programma di liquidazione prevede dei termini per la sua attuazione che è affidata al curatore; l’art. 104 ter indica analiticamente tali termini.
Nello schema abbiamo immaginato uno schema lineare della
liquidazione dell'attivo, e, in una situazione ideale, dovrebbe esservi prima la
liquidazione di tutti i beni del fallito, poi con il ricavato di questa, la
soddisfazione dei vari creditori; in realtà la liquidazione e il pagamento dei
creditori avviene, per così dire, poco per volta attraverso delle ripartizioni
parziali, seguite dalla ripartizione finale.
L'articolo cardine in merito alle procedure di ripartizione è il 110 l.f.
rubricato "procedimento di ripartizione" che tendenzialmente si estende a
a tutte le ripartizioni perché sia l'art. 109 (il giudice delegato procede alla
distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni
seguenti) , sia l'art. 117 ( il giudice delegato, sentite le parti, ordina il
riparto finale secondo le norme degli articoli precedenti), ne fanno
indirettamente riferimento insieme ai criteri per dividere la somma ricavata
dalla liquidazione tra i vari creditori.
Abbiamo anche visto che il curatore deve presentare rendiconto dell'attività
svolta, e dopo almeno 15gg. ci sarà l'udienza per la discussione del conto; è
ovvio, però, che tutte le parti dovranno essere avvisate del deposito del
rendiconto in cancelleria da parte del curatore e della data d'udienza, ed è per
questo che il comma 3 dell'art. 116, riformato dalla l. 221\2012 dispone che:
" Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà
immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno
proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta
elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che
possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni
prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 93, secondo comma. Al
fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità
telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento"
Vediamo, ora, in maniera più dettagliata nei collegamenti che seguono, le varie fasi relative alla liquidazione del patrimonio del fallito.