Accertato l'attivo fallimentare sarà necessario procedere alla sua ripartizione tra i creditori; si possono avere, in proposito, tre categorie di crediti:
1. i crediti prededucibili;
2. i crediti garantiti in quanto assistiti da prelazione;
3. i crediti non garantiti, cioè chirografari.
In teoria si potrebbero liquidare tutti nella stessa maniera, cioè in
percentuale, ma la legge fallimentare detta dei criteri di preferenza tra i vari
crediti nell'art. 111 l.f. la cui rubrica è: "Ordine di ripartizione delle
somme".
Secondo il detto articolo le somme ricavate dalla liquidazione devono essere
erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili (art. 111 bis);
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute
secondo l'ordine assegnato dalla legge (art. 111 quater);
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare
del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori
privilegiati, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la
parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
È chiaro che i più "sfortunati" sono i creditori chirografari che verranno ammessi in proporzione dell'ammontare del loro credito (ad es. il 20% del credito ammesso al passivo), e potrebbero anche correre il rischio di non avere nulla quando per loro non ci siano più soldi da distribuire.
Ma torniamo alle varie categorie di crediti, cominciando dai
primi in classifica, cioè i crediti prededucibili.
Per questi crediti, lo stesso art.
111 l.f. chiarisce che sono tali quelli così definiti dalla legge (es. nel caso
di esercizio provvisorio dell'impresa dal fallito) e quelli sorti in
occasione o in funzione delle procedure concorsuali, cioè tutte le procedure
concorsuali previste dalla legge fallimentare ( ad es. anche nel caso di
concordato preventivo).
Andando meglio ad analizzare la lettera dell'art. 111 notiamo che si fa
riferimento a tre ipotesi, i crediti definiti prededucibili dalla legge, e
quelli sorti occasione o in funzione delle procedure
concorsuali; i crediti sorti in funzione delle procedure concorsuali sono quelli
sorti perché frutto di attività consapevole degli organi della procedura, mentre
quelli sorti in occasione della procedura si riferiscono ad ipotesi in cui non
c'è stata una specifica volontà degli organi della procedura, come nel caso in
cui sorgano dei crediti di carattere risarcitorio a carico del fallimento.
Non bisogna credere, però, che i crediti prededucibili sono
sottratti alla procedura di accertamento del passivo, perché anche questi, ai
sensi dell'art. 111 bis, comma 1, ne sono assoggettati, e di conseguenza,
possono anche essere tempestivi e tardivi, con l'applicazione della relativa
disciplina.
Lo stesso articolo 111 bis, tuttavia, pone due eccezioni a questa regola
stabilendo che non sono sottoposti alla normale procedura di ammissione al
passivo:
1). i crediti non contestati per collocazione e ammontare,
anche se sorti durante l'esercizio provvisorio;
2). i crediti sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei
soggetti di cui il curatore abbia richiesto l'assistenza (art. 25 comma 1 n. 6).
Per i primi, cioè quelli non contestati per collocazione e
ammontare, particolare importanza assumono quelli che sorgono durante il
fallimento, in merito, però, alla loro liquidazione;
questi, infatti, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento
di riparto, ma solo se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti
i titolari di tali crediti; per il pagamento è poi necessaria l'autorizzazione
del comitato dei creditori o del giudice delegato
Per quelli di cui al punto 2), notiamo che mancando la
contestazione, sono senz'altro ammessi al passivo, ma se la contestazione vi è
stata, l'ammissione al passivo può avvenire in modo del tutto particolare, cioè
secondo le forme dell'art. 26 l.f.
In altre parole bisognerà proporre reclamo contro il decreto del giudice
delegato che liquida il compenso a tali soggetti, e all'esito di questo si
accerteranno tali crediti e il loro diritto di essere ammessi, o meno, al
passivo.
Chiediamoci ora, se i crediti prededucibili devono essere soddisfatti per l'intero o in percentuale; ci risponde il comma 2 dell'art. 111 bis secondo cui:
I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi (fino al giorno del pagamento) con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare,tenuto conto delle rispettive cause di prelazione |
Questi crediti vanno quindi soddisfatti per intero (sempre che l'attivo sia sufficiente), ma anche per questi vi possono essere cause di prelazione, e di queste dovrà tenersi conto nella loro liquidazione; il problema non si porrà se l'attivo è sufficiente per soddisfarli tutti, ma quando ciò non accade sarà necessario applicare l'ultimo comma dell'art. 111 bis, secondo cui:
Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione (dei crediti prededucibili) deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge |
Bisognerà quindi predisporre una graduazione nella liquidazione di detti crediti, e la liquidazione potrà essere anche proporzionale, come accade per i creditori chirografari (che comunque in questo caso non riceveranno nulla, visto che l'attivo è già insufficiente per i crediti prededucibili).
In ogni caso sembra che i crediti prededucibili debbano
prevalere sempre e comunque su tutti gli altri crediti, ed, effettivamente, è
quello che appare dall'art. 111, ma l'art. 111 bis, pone un'eccezione a tale
principio, stabilendo che non può essere destinato alla soddisfazione dei
crediti prededucibili
" quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la
parte destinata ai creditori garantiti".
Stando così le cose, dobbiamo scrivere una nuova graduatoria per la erogazione
delle somme, che saranno destinate:
1. ai crediti ipotecari e pignoratizi, in ordine alla
liquidazione dei beni oggetto della garanzia;
2. ai crediti prededucibili;
3. agli altri creditori che hanno titolo di prelazione;
4. ai creditori chirografari.
Veniamo ora ai creditori privilegiati, che possono essere tanto
creditori muniti di privilegio generale o speciale (v. art. 2745 c.c. e
ss.), o assistiti da pegno o ipoteca.
L'articolo di riferimento, in merito ai creditori privilegiati, è il 111 quater
e gli articoli 54 e 55 l.f.
Riportiamo il testo dell'art. 111 quater l.f.
I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di
prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui
agli articoli 54 e 55, sul prezzo
ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale
concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio
speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge. |
Per questi creditori ricordiamo che qualora non sia stata
ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non
soddisfatti da questa, concorreranno alla ripartizione dell'attivo negli stessi
modi e in concorrenza con i chirografari, cioè in proporzione dell'ammontare del
credito per cui sono stati ammessi.