Il pagamento dei creditori, in relazione alle somme che gli sono state già assegnate è effettuato dal curatore (art. 115 l.f.) che però deve fornire la prova dei pagamenti effettuati.
Può accadere che alcuni creditori ammessi al passivo, abbiano ceduto il
credito che gli derivava dal fallimento; in questo caso si applica la disciplina
dell' art. 115 comma 2 che riportiamo di seguito:
Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore. |
La novità dell'art. 115 comma 2 sta nel fatto che questi nuovi creditori
potranno subentrare nella posizione del loro dante causa, senza che debbano
presentare autonoma domanda ( tardiva) di ammissione al passivo.
Eseguite le comunicazioni previste, il curatore rettificherà lo stato passivo
facendo subentrare il nuovo creditore nel luogo e nel grado del cedente, e al
cessionario andranno le ulteriori ripartizioni dell'attivo; nessun altra
formalità è richiesta.
In merito alla surrogazione, il riferimento è certamente ai casi previsti dal
codice civile (artt. 1201 e ss c.c.), ma si ritiene che anche quando in leggi
speciali si riscontri tale fenomeno, sia possibile subentrare (cioè surrogarsi),
nel credito secondo la procedura che abbiamo visto.
Il problema, in questi casi, è verificare quando leggi speciali prevedano tale
fenomeno, e ciò potrà sarà frutto di interpretazione della norma speciale, cosa
che può diventare più complicata quando la legge speciale, pur prevedendo un
fenomeno surrogatorio, non lo indichi espressamente come tale.
Abbiamo visto dallo schema che compiuta la liquidazione, il curatore deve
presentare il rendiconto della attività svolta, che consiste (ex art. 116 l.f.)
nella "esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di
gestione della procedura."
C'è poi il deposito in cancelleria del rendiconto, e la fissazione dell'udienza,
da parte del giudice delegato, di cui viene data comunicazione, da parte
del curatore, ai creditori che li avvisa anche del deposito del conto e del
fatto che possono prende visione del rendiconto e presentare eventuali
osservazioni o contestazioni fino all'udienza.
In particolare la comunicazione è inviata a:
1. creditori ammessi al passivo;
2. a coloro che hanno proposto opposizione;
3. ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito.
Bisogna poi vedere se all'udienza sorgono, o meno, contestazioni, contestazioni che possono essere di varia natura, dagli errori di conteggio, alla asserita responsabilità del curatore per la mala gestione effettuata. Se vi sono queste contestazioni, la decisione sarà rimessa dal giudice delegato al collegio che provvederà in camera di consiglio.
Approvato il rendiconto del curatore, nelle modalità che abbiamo visto in
tabella, si può finalmente giungere alla
ripartizione finale (art. 117 l.f.), nei modi che abbiamo visto, e
verranno distribuiti gli accantonamenti precedentemente fatti.
Ma potrebbe accadere che non sia ancora possibile distribuire tali
accantonamenti, perché non si è ancora risolta la situazione che li ha resi
necessari. Ed infatti se pendeva una condizione che non si è ancora
verificata oppure se un provvedimento giurisdizionale non è ancora passato in
giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato,
perché, verificatisi gli eventi che abbiamo indicato, possa poi essere versata
ai creditori cui spetta oppure, fatta oggetto di riparto supplementare fra
gli altri creditori.
Gli accantonamenti, però, non impediscono la chiusura della procedura.
È ancora possibile che non si presentano o sono irreperibili i creditori cui sono state assegnate delle somme; in tal caso queste devono essere depositate, in modo da poterle consegnare a detti creditori; se, però, dopo 5 anni dal deposito non si presentano per il ritiro i creditori che ne hanno diritto, tali somme saranno versate ai creditori insoddisfatti.
Per ottenerle tali creditori dovranno presentare ricorso, e il giudice delegato, svolta una rapida istruttoria, dispone la distribuzione delle somme non riscosse fra i soli richiedenti, ma sempre rispettando i criteri di distribuzione delle somme trai creditori, di cui abbiamo parlato, stabiliti dall'art. 111 l.f.
Se, però, nemmeno questi creditori avanzano richiesta, le somme sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.