Come abbiamo vediamo nella tabella sottostante, due sono le modalità di vendita dei beni del fallito;
Vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco |
e se questa vendita "totale" non soddisfa nella maniera
migliore l'interesse dei creditori
Liquidazione dei singoli beni del fallito, che quindi non sono alienati in blocco |
Ricordiamo che, come abbiamo visto, si potrebbe prima della vendita affittare l'azienda o un suo ramo, (art. 104 bis l.f.) e che tale affitto è di solito usato per concedere un diritto di prelazione all'affittuario in merito alla azienda del fallito, ma a parte questa eventualità, la legge si dedica dettagliatamente alle diverse ipotesi di vendita.
Su tutte le attività di vendita vi è l'attività di controllo del giudice delegato, che può arrivare a sospendere l'attività di vendita, ma non di sua iniziativa, ma su istanza degli interessati; vediamo l'ipotesi regolata dall'art. 108 l.f.
Al giudice delegato vanno poi rivolte le istanze (da parte
degli stessi soggetti che abbiamo visto in tabella), rivolte ad impedire che la
vendita, già effettuata, si perfezioni. In questo caso gli istanti ritengono che
il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle
condizioni di mercato; la decisione è presa dal giudice con le stesse modalità
viste in tabella.
Vista l'ipotesi della eventuale sospensione, cominciamo ad analizzare il caso in
cui sia più conveniente vendere tutta l'azienda del fallito o un suo ramo, ed è
l' ipotesi dell'art. 105 l.f.
vendita del'azienda del fallito o di un suo ramo |
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Un caso particolare è previsto dall'art. 105 l.f. ultimo comma; si fa infatti riferimento alla possibilità che l'acquirente, invece di pagare il prezzo, si accolli (in tutto o in parte) i debiti dell'azienda ceduta; se si accolla parte del debito, potrebbe pagare nei modi ordinari il rimanente prezzo. L'acquirente che si accolla tali debiti, però, deve rispettare la graduazione dei crediti stabilita durante la procedura fallimentare.
Una possibilità diversa, rispetto alla semplice vendita dell'azienda del
fallito, è data la curatore dal comma 8 dell'art. 105 l.f., secondo il quale:
Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali |
In altre parole è possibile "far entrare" l'azienda da cedere in una società, anche costituita per l'occasione. Anche qui si ribadisce la mancanza di responsabilità a carico dell'alienante, come è invece regolata dall'art. 2560 c.c.
Occupiamoci ora delle altre ipotesi vendita di singoli beni nel successivo collegamento;