La vendita dei beni del fallito

Come abbiamo vediamo nella tabella sottostante, due sono le modalità di vendita dei beni del fallito;

 

Vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco

e se questa vendita "totale" non soddisfa nella maniera migliore l'interesse dei creditori
 

Liquidazione dei singoli beni del fallito, che quindi non sono alienati in blocco

Ricordiamo che, come abbiamo visto, si potrebbe prima della vendita affittare l'azienda o un suo ramo, (art. 104 bis l.f.) e che tale affitto è di solito usato per concedere un diritto di prelazione all'affittuario in merito alla azienda del fallito, ma  a parte questa eventualità, la legge si dedica dettagliatamente alle diverse ipotesi di vendita.

Su tutte le attività di vendita vi è l'attività di controllo del giudice delegato, che può arrivare a sospendere l'attività di vendita, ma non di sua iniziativa, ma su istanza degli interessati; vediamo l'ipotesi regolata dall'art. 108 l.f.

Al giudice delegato vanno poi rivolte le istanze (da parte degli stessi soggetti che abbiamo visto in tabella), rivolte ad impedire che la vendita, già effettuata, si perfezioni. In questo caso gli istanti ritengono che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato; la decisione è presa dal giudice con le stesse modalità viste in tabella.

Vista l'ipotesi della eventuale sospensione, cominciamo ad analizzare il caso in cui sia più conveniente vendere tutta l'azienda del fallito o un suo ramo, ed è l' ipotesi dell'art. 105 l.f.

vendita del'azienda del fallito o di un suo ramo
si seguono le modalità dell'art. 107 l.f., in altre parole si lascia al curatore la scelta della modalità competitive attraverso cui vendere l'azienda, e la stima del suo valore
il contratto di cessione di azienda deve essere provato per iscritto e deve essere iscritto nel registro delle imprese (art. 2556 c.c.)
sorte dei rapporti di lavoro: si può convenire, con i rappresentanti dei  lavoratori, nell'ambito della consultazioni sindacali, il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro; in mancanza di accordo si applicherà la disciplina dell'art. 2112 c.c., con la prosecuzione dei rapporti già esistenti con l'acquirente
sorte dei debiti dell'azienda ceduta: salvo diverso accordo, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento, e ciò in deroga alla disciplina generale prevista dall'art. 2560 c.c.
Si stabilisce, inoltre, che nel caso di cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, l'alienante, e cioè il fallimento, non è responsabile per i debiti come dispone l'art. 2560 c.c.
sorte dei crediti che vantava l'azienda ceduta: vale sempre la regola generale della priorità dell'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2559 c.c.); questa può sostituire la notifica o l'accettazione della cessione del credito, tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente
sorte delle garanzie esistenti sui debiti dell'azienda: i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario

Un caso particolare è previsto dall'art. 105 l.f. ultimo comma; si fa infatti riferimento alla possibilità che l'acquirente, invece di pagare il prezzo, si accolli (in tutto o in parte) i debiti dell'azienda ceduta; se si accolla parte del debito, potrebbe pagare nei modi ordinari il rimanente prezzo. L'acquirente che si accolla tali debiti, però, deve rispettare la graduazione dei crediti stabilita durante la procedura fallimentare.

Una possibilità diversa, rispetto alla semplice vendita dell'azienda del fallito, è data la curatore dal comma 8 dell'art. 105 l.f., secondo il quale:

Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali

In altre parole è possibile "far entrare" l'azienda da cedere in una società, anche costituita per l'occasione. Anche qui si ribadisce la mancanza di responsabilità a carico dell'alienante, come è invece regolata dall'art. 2560 c.c.

Occupiamoci ora delle altre ipotesi vendita di singoli beni nel successivo collegamento;

1. vendita di singoli beni

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