Vendita di singoli beni

Abbiamo visto che la strada principale che deve seguire il curatore è quella della vendita di tutta l'azienda, ma questo non sempre soddisfa le esigenze dei creditori; in quest'ultimo caso il curatore potrà vendere anche singoli beni dell'azienda e del fallito, e questi possono essere beni mobili, immobili e anche crediti; l'articolo cardine in materia è il 107 l.f. primo comma lì dove dispone che:

Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati

In generale il curatore deve seguire questa regola per le vendite e gli atri atti di liquidazione, e la regola dell'art. 107 l.f. è anche richiamata in caso di vendita di azienda (art. 105 l.f. comma 2).

In via generale il curatore deve quindi:

1. usare procedure competitive: si tratta di una formula che può dar luogo a difficoltà, perché si è abbandonato il vecchio criterio che si riferiva alle procedure di vendita del processo civile esecutivo. Di certo il curatore avrà maggiore scelta rispetto alle semplice vendite "con o senza incanto" del codice di rito, potendo scegliere anche altre modalità, come le offerte private, come anche afferma la relazione alla riforma del 2006; è certo però che il curatore ha un ampio margine, limitato però, dall'obbligo di procedere alle vendita attraverso una scelta tra soggetti sempre in "competizione" e quindi in gara tra loro.

Il curatore può comunque lasciare al giudice delegato l'incombenza delle vendite dei beni del fallito, ed infatti il secondo comma dell'art. 107 l.f. dispone che:

Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili

Si tratta di una disposizione che suscita qualche perplessità; infatti non è chiaro se tale delega di poteri al giudice sia anche possibile nel caso di vendita dell'azienda del fallito; a considerare il testo dell'art. 105 sembrerebbe di si, ma dalla lettera del secondo comma del 107, tale potere sembra riservato solo alle vendite individuali.
Il programma di liquidazione, poi, non è approvato dal giudice delegato, ma voluto dal curatore e approvato dal comitato dei creditori; il giudice, quindi, dovrebbe sottostare ad una decisione presa da altri; in definitiva il curatore sceglierà tale opzione solo se ritiene che l'intervento del giudice dia maggiore una maggiore tranquillità ai creditori, insomma una possibilità di tornare al passato con il la figura dominante del giudice, quando si avverta l'esigenza di una maggiore imparzialità.

 2. la adeguata pubblicità: non ci può essere competizione se non si riesce a raggiungere il maggior numero di acquirenti possibile; anche qui il curatore può scegliere il sistema migliore, ma è vincolato dall'ultimo comma dell'art. 107 l.f. che rimanda a un regolamento del ministro della giustizia la tipologia dei mezzi di pubblicità che dovrà scegliere il curatore;

3. la scelta di collaboratori specializzati: è prevista solo come eventuale, ed anche questi dovranno essere scelti in base a un regolamento del ministro della giustizia ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dove sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi.

Ancora in via generale osserviamo che:

Particolarità vi possono essere per la vendita di beni immobili e mobili registrati e cessione di crediti; cominciamo dai crediti (ex art. 106 l.f.).

cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere
la cessione di tali situazioni può essere vantaggiosa per il fallimento perché ci si  libera di situazioni che potrebbero trovare la loro definizione anche dopo molto tempo dalla chiusura del fallimento
il curatore può cedere:
1. i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; al posto della cessione, il curatore può affidare la riscossione a dei mandatari
2. cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.
il curatore può cedere:
1. una o più quote di società a responsabilità limitata; per la quota ceduta si applica la disciplina generale della s.r.l. di cui all'art. 2471 c.c.

Passiamo ora ai beni immobili e ai beni mobili registrati. Notiamo che il terzo comma dell'art. 107 ha unificato la procedura tra vendite di beni immobili e mobili registrati.

vendita di beni immobili e ai beni mobili registrati
prima del completamento delle operazioni di vendita, della stessa vendita è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio
una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo

 

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