Effetti del fallimento per il fallito
Il fallimento produce una serie di effetti giuridici nei confronti degli
interessati. Questi sono il
fallito e i suoi creditori.
Cominciamo con il fallito. Scopo principale del fallimento è quello di permettere la distribuzione del
patrimonio del fallito tra i creditori.
Questo risultato non sarebbe facilmente raggiungibile se il fallito continuasse
a rimanere nel possesso del suo patrimonio poiché potrebbe, in tal modo,
sottrarre facilmente i suoi beni ai creditori. Per questo motivo la sentenza di
fallimento produce una serie di effetti negativi per il fallito di diversa
natura (personale, patrimoniale, processuale). Vediamo, quindi, nel dettaglio
questi effetti ( in corsivo i collegamenti ipertestuali).
effetti patrimoniali
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il
fallimento priva dalla sua data il fallito
dell'amministrazione e della disponibilità
dei suoi beni esistenti
alla data di dichiarazione di fallimento (c.d.
spossessamento) |
sono compresi nel
fallimento anche i beni che pervengono al fallito
durante il fallimento (artt. 42 e 44 l.f.) |
non
sono compresi nel fallimento
beni di natura
personale |
tutti gli atti compiuti dopo la dichiarazione di
fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori |
sono inefficaci nei confronti dei creditori tutti i
pagamenti sia eseguiti che ricevuti dal fallito dopo la
sentenza di fallimento |
se
i creditori, il fallito, o altri soggetti hanno compiuto
delle formalità per rendere opponibili atti da loro
compiuti a terzi, e queste sono state effettuate dopo la
dichiarazione di fallimento,
le formalità compiute sono
inefficaci rispetto ai creditori (art. 45 l.f.) |
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In merito a quanto esposto in tabella, è necessario effettuare alcune
osservazioni; abbiamo visto, infatti, che tutti gli atti compiuti dal fallito
dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori (art.
44 l.f.), ma può darsi che il fallito abbia fatto o ricevuto dei pagamenti dopo
la dichiarazione di fallimento; anche questi sono inefficaci per l'art. 44, ma
questo comporta che chi ha pagato al fallito dovrà rinnovare il pagamento al
curatore, mentre chi ha ricevuto un pagamento dal fallito dopo la sentenza,
dovrà restituirlo al curatore.
Effetti personali ed incapacità
effetti personali ed
incapacità |
Corrispondenza |
se il
fallito è una persona fisica è tenuto a consegnare al
curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa
quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel
fallimento. Il mancato rispetto di tale obbligo non comporta
conseguenze penali, ma il fallito non potrà essere ammesso
al beneficio della esdebitazione (art. 142 n.3 l.f.)
Se invece vi è stato il fallimento di un ente (es. società)
la corrispondenza generalmente diretta a questo ente (quindi
non solo quella relativa al fallimento) è consegnata al curatore
(art. 48 l.f.) |
Obblighi a
carico del fallito derivanti dal fallimento, eventuale
cambiamento di residenza o domicilio |
l'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento,
nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti
soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a
comunicare al curatore ogni cambiamento della propria
residenza o del proprio domicilio; l'obbligo è penalmente
sanzionato ex artt. 220 e 226 l.f. |
Obblighi a
carico del fallito derivanti dal fallimento - il dovere di
presentarsi |
se occorrono informazioni o chiarimenti ai
fini della gestione della procedura, l'imprenditore fallito
o gli amministratori o i liquidatori di società o enti
soggetti alla procedura di fallimento devono presentarsi
personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato
dei creditori; se però vi è un legittimo impedimento o altro
giustificato motivo, il giudice può autorizzare
l'imprenditore o il legale rappresentante della società o
enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per
mezzo di mandatario; l'obbligo è penalmente sanzionato ex
artt. 220 e 226 l.f.
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Obbligo di
deposito delle scritture contabili e elenchi dei creditori |
l'art. 16
l.f. n. 3 che disciplina il contenuto della sentenza
dichiarativa di fallimento, impone al fallito di depositare
entro 3 gg. i bilanci, le scritture contabili e gli elenchi
dei creditori; l'obbligo è penalmente sanzionato ex artt.
220 e 226 l.f. |
Le
incapacità che derivano dal fallimento |
la
dichiarazione di fallimento comporta a suo carico
numerose incapacità
previste dal leggi speciali e dal codice civile |
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Effetti di natura processuale
effetti di natura
processuale |
perdita delle capacità processuali relative a rapporti
patrimoniali compresi nel fallimento |
nelle controversie, anche in corso, sta in giudizio il
curatore su autorizzazione del giudice delegato (art. 43
l.f.) |
la
dichiarazione di fallimento provoca l'interruzione (art.
43 l.f.
art.299 c.p.c.) dei processi in corso sempre
relativi a rapporti di carattere patrimoniale compresi
nel fallimento |
se
pendeva un procedimento arbitrale questo non può essere
proseguito (art. 83 bis. l.f.) |
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Dobbiamo notare, in merito alla perdita della capacità processuale del
fallito, che se è pur vero che questi la perde in relazione ai giudizi esterni
al fallimento, non la perde certo in relazione agli atti che lui stesso può
compiere all'interno della procedura fallimentare, come nel caso in cui voglia
proporre reclamo contro la sentenza di fallimento. Lo stesso articolo 43 l.f.,
poi, pur prevedendo la perdita della capacità processuale del fallito, gli
consente comunque di intervenire nel giudizio, ma solo quando possano sorgere
delle questioni dalle quali può dipendere una imputazione di reato di bancarotta
a suo carico o quando l'intervento sia previsto dalla legge.
Il fallito non può poi testimoniare nei processi in corso di cui era parte,
perché pur avendo perso la capacità processuale rimane pur sempre parte in senso
sostanziale del rapporto.
Un altro problema riguarda l'interruzione del processo per effetto del
fallimento e cioè il momento da cui devono decorrere i termini per la
riassunzione del processo, ora tre mesi, ex art. 305 c.p.c. Sul punto è
intervenuta la corte di Cassazione che a sezioni unite (sent.
n.7443/2008), ha ribadito che il termine decorre dal
momento in cui il procuratore della parte fallita lo dichiari in udienza e non
dalla data del provvedimento del giudice che dichiara l'interruzione.