Spossessamento

Si parla di spossessamento e non di perdita della  proprietà dei beni.
Ciò significa che il fallito rimane comunque proprietario dei suoi beni e può compiere anche atti giuridici relativi a questi dopo la dichiarazione di fallimento. Tali atti non saranno invalidi, ma inefficaci (art. 44 l.f.). Se infatti la procedura fallimentare si estingue prima che si sia proceduto alla vendita dei beni, gli atti del fallito acquisteranno la loro efficacia.

L'articolo di riferimento, in materia di spossessamento, è il 42 l.f. secondo cui "La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento", ma non della proprietà, possiamo aggiungere noi.

 

 

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