Chiariamo questa ipotesi;
se il fallito ha venduto una casa prima della sentenza di fallimento, ma la
trascrizione è stata effettuata dopo, la casa verrà comunque attirata
nell'attivo fallimentare.
Ancora una scrittura privata, per essere opponibile al fallimento, deve
avere data certa anteriore alla sentenza di fallimento, e per sapere come è
possibile verificare la certezza della data di una scrittura privata bisogna
fare riferimento agli articoli 2703 e 2704 c.c.
Come si vede tale situazione ricorda molto da vicino quella relativa al pignoramento, e, in effetti, sembra che si sia voluta uniformare la disciplina prevista dall'art. 45 l.f. a quella prevista per il pignoramento (artt. 2912 e ss. c.c.); di conseguenza le formalità di cui parla l'art. 45 saranno le stesse previste dal codice civile in tema di pignoramento, se non derogate da specifiche disposizioni previste dalla legge fallimentare o da leggi speciali.
Tra gli "atti" le cui formalità non sono opponibili al fallimento se compiute dopo la data del fallimento stesso, vi rientrano anche le domande giudiziali relative a beni o diritti compresi nel fallimento; in questo caso, però, per individuare il momento in cui tali formalità sono opponibili bisognerà far ricorso all'art. 2652 c.c.