Sono compresi

I beni (somme di denaro, eredità o altre utilità) che pervengono al fallito dopo la dichiarazione del fallimento ne entrano a far parte.

Il secondo comma dell'art. 42, infatti, dispone che:"Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi "


A questo articolo si collega il terzo comma dell'art. 44 l.f. secondo cui:"Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma".

In questo caso il riferimento è alle utilità che riceve il fallito in seguito a atti non opponibili al fallimento.
Dalla lettura dell'art. 44 comma 3, s'intende poi, come i beni o utilità sopravvenute entrano a far parte direttamente del fallimento, salva la facoltà del curatore a rinunciarvi; ed infatti per comma 2 dell'art. 42, il curatore può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi, ma deve essere previamente autorizzato dal comitato dei creditori (art. 42 comma 3 c.d. derelizione).

 

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