Sono compresi
I beni (somme di denaro, eredità o altre utilità) che
pervengono al fallito dopo la dichiarazione del fallimento ne entrano a
far parte.
Il secondo comma dell'art. 42, infatti, dispone che:"Sono compresi nel fallimento anche i beni che
pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività
incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi "
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A questo articolo si collega il terzo comma dell'art. 44
l.f. secondo cui:"Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo
comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il
fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di
cui al primo e secondo comma".
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In questo caso il riferimento è alle utilità che riceve il
fallito in seguito a atti non opponibili al fallimento. Dalla lettura
dell'art. 44 comma 3, s'intende poi, come i beni o utilità sopravvenute
entrano a far parte direttamente del fallimento, salva la facoltà del
curatore a rinunciarvi; ed infatti per comma 2 dell'art. 42, il curatore può
rinunciare ad acquisire i
beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i
costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino
superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi, ma deve
essere previamente autorizzato dal comitato dei creditori (art. 42 comma
3 c.d. derelizione).
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