Dei suoi beni
Nel fallimento rientrano tutti i beni, esclusi quelli di natura personale,
del fallito; ne fanno parte, ad esempio, i beni sia mobili che immobili,
i crediti, le facoltà relative all'acquisto di beni (come l'accettazione
di un'eredità). Notiamo però che se è pur vero che solo i beni di
proprietà del debitore (come dispone l'art. 2740 c.c. in merito alla
garanzia generica delle obbligazioni) possono essere destinati a
soddisfare le ragioni dei creditori, è anche vero che il fallimento
coinvolge tutti i beni che sono nella disponibilità del debitore, anche i
non "suoi", quindi; in tal caso i terzi titolari di diritti sui beni
coinvolti nel fallimento potranno far valere le loro posizioni presentando
domanda ex artt. 93 e 103 l.f.
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