Dei suoi beni

Nel fallimento rientrano tutti i beni, esclusi quelli di natura personale, del fallito; ne fanno parte, ad esempio, i beni sia mobili che immobili, i crediti, le facoltà relative all'acquisto di beni (come l'accettazione di un'eredità).
Notiamo però che se è pur vero che solo i beni di proprietà del debitore (come dispone l'art. 2740 c.c. in merito alla garanzia generica delle obbligazioni) possono essere destinati a soddisfare le ragioni dei creditori, è anche vero che il fallimento coinvolge tutti i beni che sono nella disponibilità del debitore, anche i non "suoi", quindi; in tal caso i terzi titolari di diritti sui beni coinvolti nel fallimento potranno far valere le loro posizioni presentando domanda  ex artt. 93 e 103 l.f.

 

Torna al sommario delle procedure concorsuali