funzione dell'istituto |
ha lo scopo di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di persone, denominati amministratori di sostegno, di carattere temporaneo o permanente |
Con la riforma del capo XII del codice civile introdotta con la legge 9 gennaio 2004 n. 6, si è deciso di fornire una tutela più incisiva per coloro che per effetto di una infermità o per una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi ( art. 404 c.c.).
Osserviamo subito le persone che possono beneficiare
dell'amministrazione di sostegno hanno la capacità d'agire, ma a causa dell'infermità che le ha colpite si trovano nella impossibilità di
provvedere ai propri interessi, mentre se l'infermità è di tal natura da
realizzare le condizioni per l'inabilitazione o per l'interdizione, non sarà
possibile chiedere l'amministrazione di sostegno, dovendo appunto provvedere con
quegli istituti.
Può accadere, tuttavia, che durante il giudizio d'interdizione o di
inabilitazione il tribunale, su istanza di parte o d'ufficio, ritenga che sia
opportuno applicare l'amministrazione di sostegno; in tal caso provvederà a
trasmettere gli atti al giudice tutelare per l'eventuale concessione del
beneficio. Lo stesso provvedimento può essere chiesto, anche d'ufficio, nel caso
di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione
Vediamo quindi come i nuovi articoli (404\413) del codice civile disciplinano l'istituto.
persone che possono beneficiare dell'amministrazione di sostegno |
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L'amministrazione di sostegno può essere chiesta dallo stesso
interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, e da coloro che possono
chiedere l'interdizione o l'inabilitazione secondo l'art.
417 c.c.
Oltre queste persone, l'art. 406
c.c. prevede che la richiesta possa essere avanzata anche dai responsabili dei
servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della
persona, ove siano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del
procedimento di amministrazione di sostegno.
Se la richiesta proviene da un
interdetto o inabilitato, deve essere presentata, congiuntamente all’istanza di
revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione, davanti al giudice competente per
quest’ultima.
La domanda per l'amministrazione di sostegno si propone con ricorso da
depositarsi presso la cancelleria del giudice tutelare, che svolte le indagini
ex
art. 407 .c.c. provvede con decreto che ha il
contenuto previsto dall'art. 405 c.c.
Per il decreto sono previste particolari forme di pubblicità, poiché deve essere
essere comunicato all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine
all’atto di nascita del beneficiario. Presso il giudice tutelare, inoltre, è
tenuto un registro delle amministrazioni di sostegno dove sono iscritti il
decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed
ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso
dell’amministrazione di sostegno ( art. 405 c.c. ; art
47 disp. att. c.c.).
Vediamo ora chi può essere scelto come amministratore di sostegno.
amministratore di sostegno |
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Veniamo ora agli effetti dell'amministrazione di sostegno;
questa si risolve in una limitazione della capacità d'agire del beneficiario che potrà compiere solamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, mentre negli altri casi ma dovrà avvalersi della rappresentanza esclusiva o dell'assistenza dell'amministratore di sostegno |
L'amministratore, però, non potrà compiere gli atti che riguardano il beneficiario, senza averlo preventivamente e tempestivamente informato; in caso di dissenso con lui, dovrà preventivamente informare il giudice tutelare ( art. 410 c.c.).
Per particolari categorie di atti ( v. art.
374 c.c. richiamato dall'art. 411 c.c.) sarà necessaria
l'autorizzazione del giudice tutelare.
In particolare il giudice tutelare deve autorizzare gli atti di straordinaria
amministrazione ex artt. 375 e
376 c.c.
Giurisprudenza
Amministrazione di
sostegno rapporti con l'interdizione e l’inabilitazione.
Cass. civ. Sez. I, 11-09-2015, n. 17962
Sulla necessità di
nominare un amministratore di sostegno. Cass. civ.
Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-06-2014, n. 13929 (rv. 631513) Cass. civ.
Sez. I, 26-10-2011, n. 22332
Cass. civ. Sez. I,
01-03-2010, n. 4866 (rv. 611912) |
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Abbiamo visto le caratteristiche della amministrazione di sostegno, e le sue differenza con gli istituti della interdizione e della inabilitazione; in realtà tale differenza non è così netta e ha dato luogo a numerose difficoltà applicative; in proposito si possono riscontrare tre posizioni: