Articolo 408. Scelta dell’amministratore di sostegno.
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo
riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in
previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi,
il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di
sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile,
il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente,
il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il
quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con
testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le
stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori
dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione
dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di
amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti
di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi
ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice
tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente
capo.
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