Articolo 374. Autorizzazione del giudice tutelare.
Il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per
l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo
svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese
necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del
suo patrimonio;
3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi
o a condizioni;
4) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso
si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno
temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere
frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
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