Articolo 407. Procedimento.
Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare
le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si
richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il
domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli
ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si
riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener
conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della
persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i
soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede
comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d’ufficio, gli accertamenti di
natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio,
le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno
interviene il pubblico ministero.
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