Articolo 376. Vendita di beni.
Nell’autorizzare la vendita dei beni, il tribunale determina se debba
farsi all’incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il
prezzo minimo.
Quando nel dare l’autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di
erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.
|