Adempimento

 

 

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nozione

e il modo di estinzione tipico delle obbligazioni e consiste nella esatta esecuzione dell'obbligazione. Con l'adempimento cessa l'obbligazione e vengono meno sia ha la pretesa del creditore sia l'obbligo del debitore
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Il codice dedica numerosi articoli all'adempimento (1176 e ss.) che disciplinano le regole da seguire per un corretto adempimento.

Vediamole nelle sottostanti tabelle.

modalità dell'adempimento

secondo l'articolo 1176, nell'adempiere il debitore deve usarla diligenza del buon padre famiglia. Nel caso in cui, nonostante la necessaria diligenza, l'obbligazione non sarà esattamente adempiuta (articolo 1218 c.c.) il debitore non andrà incontro a responsabilità per inadempimento

Dell'argomento relativo ai rapporti tra l'articolo 1218 e l'articolo 1176 del codice civile ci occuperemo quando si parlerà della responsabilità per inadempimento;

Chiediamoci, piuttosto, se l'adempimento è, o meno, un negozio giuridico; la domanda non è superflua perché se ammettessimo che l'adempimento sia un negozio giuridico, dovremo anche applicare le relative regole, come quelle che fanno riferimento ai vizi della volontà e così via. Rispondiamo, quindi, subito alla domanda nella tabella qui sotto:

natura giuridica dell'adempimento

l'adempimento non è un negozio giuridico, ma un atto giuridico in senso stretto in quanto atto dovuto

Non essendo negozio giuridico l'adempimento è valido anche quando proviene da un incapace (art. 1191 c.c.) e può essere effettuato anche da un terzo (art. 1180 c.c.); in quest'ultimo caso, però, il debitore può opporsi a che il terzo adempia in sua vece. Questa opposizione del debitore non obbliga il creditore a rifiutare il pagamento effettuato da un terzo, ma gli dà la possibilità di rifiutarlo perché, sempre secondo l'articolo 1180, il creditore non può rifiutare l'adempimento del terzo a meno che non abbia interesse che questi venga effettuato personalmente dal debitore.

Abbiamo visto che cos'è l'adempimento e la sua natura giuridica; vediamo, ora, come deve avvenire, cosa altro deve fare il debitore per estinguere regolarmente l'obbligazione.

Potrebbe accadere, infatti, che il debitore paghi a una persona diversa dal creditore o che adempia troppo tardi o in anticipo o, addirittura, che paghi a chi appare essere il creditore ma, in realtà, non lo è.

Il codice civile disciplina tutte queste ipotesi e ne regola le conseguenze, vediamole:

legittimazione a ricevere il pagamento

il pagamento deve essere fatto:
  1. al creditore
  2. al suo rappresentante o persona da lui indicata
  3. a persona autorizzata dalla legge o dal giudice
     

Il pagamento eseguito a persona diversa da quelle indicate non libera il debitore, a meno che il creditore non lo ratifichi o ne approfitti.

Può anche accadere che il pagamento avvenga non nei confronti del vero creditore, ma nei confronti del creditore apparente (art. 1189c.c.).
In questo caso il pagamento effettuato libera il debitore solo se  dimostra di essere stato in buona fede. La buona fede, però, deve essere provata in maniera alquanto rigorosa in quanto l'articolo 1189 giustifica il pagamento effettuato nelle mani del creditore apparente solo quando questi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche.
Può ancora accadere che il debitore offra al creditore un adempimento parziale ex art. 1181 c.c..
Il creditore non è tenuto ad accettare questo adempimento, anche se l’obbligazione è divisibile, cioè anche quando non vi sia alcun impedimento pratico a un adempimento del genere. Se, per es. il debitore, deve dare 100 euro, e offre al creditore solo 50 euro,( magari ripromettendosi di versare gli altri 50 in un secondo momento) il creditore può rifiutarli, ma è anche vero che può  accettarli in attesa del totale adempimento.
Un’importante regola riguarda le obbligazioni di dare, nella specie delle obbligazioni di consegnare; l’art. 1777 c.c. dispone, infatti, che l’obbligazione di consegnare una cosa determinata comprende anche l’obbligo di custodire detta cosa fino alla consegna.
 

Abbiamo parlato sino ad ora di adempimento e di pagamento; chiariamo che i due termini sono in realtà dei sinonimi in quanto indicano situazioni estremamente simili tra loro; ma è bene precisare che per pagamento s'intende quel tipo di adempimento dove è necessaria una attività del debitore, cosa che non accade nelle obbligazioni negative dove il debitore adempie con uno o non fare o un sopportare.

Vediamo ora le altre regole da seguire per un corretto adempimento.

tempo dell'adempimento

secondo l'articolo 1183 c.c. se è stabilito un termine l' adempimento deve essere eseguito entro il termine convenuto.
In mancanza di termine la prestazione può esigersi immediatamente

Del termine ne abbiamo già parlato in occasione del negozio giuridico (insieme alla condizione), ma ricordiamo alcune regole che fanno riferimento al termine.
In generale il termine si presume fissato a favore del debitore proprio per permettergli di adempiere, ma non è escluso che sia stabilito che sia fissato a favore del creditore o anche di entrambi (art. 1184 c.c.).
Di conseguenza il creditore non può esigere l’adempimento prima della scadenza del termine, ma questo è vero se il termine è fissato a favore del debitore, perché se fosse fissato a favore del creditore, è ovvio che questi può chiedere l’adempimento anche prima della scadenza del termine (art.1185 c.c.).
Può darsi però che con un termine fissato a favore del debitore, questo paghi prima della scadenza.
In questo caso non può ripetere il pagamento anticipato, anche se ignorava l’esistenza del termine,  ma può ripetere dal creditore e nei limiti della perdita che ha subito, ciò di cui si è arricchito il creditore in seguito al pagamento anticipato (art. 1185 cc. comma 2).
Ci sono poi dei casi in cui il debitore decade dal  beneficio del termine (art. 1186 c.c.).
Il primo quando è diventato insolvente: qui, infatti, non avrebbe più senso attendere il maturarsi del termine sia perché il debitore non è più in grado di pagare, sia perché in questo modo è possibile iniziare da subito le azioni esecutive ( se possibile) nei confronti del debitore insolvente.
Il debitore decade dal beneficio del termine anche quando ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non fornito le garanzie che aveva promesso.

Dopo aver considerato il tempo dell'adempimento è necessario sapere dove il debitore dovrà eseguire la sua prestazione.

Ci risponde l'articolo 1182 c.c. secondo cui quando le parti non hanno convenuto diversamente, oppure quando non vi siano usi o circostanze da cui si possa desumere il luogo il pagamento, è necessario seguire queste regole:

  1. se l'obbligazione è di consegnare una cosa certa è determinata, la consegna deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava cosa quando l'obbligazione è sorta;
  2. se l'obbligazione ha per oggetto una somma di denaro, questa deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza dell'obbligazione. Se questo domicilio e diverso da quello che aveva il creditore al tempo della nascita l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore ha diritto, previa dichiarazione al creditore, eseguire il pagamento al proprio domicilio;
  3. in tutti gli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
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