Articolo 1180. Adempimento del terzo.
L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la
volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore
esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal
terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione
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