Articolo 1189. Pagamento al creditore apparente.
Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a
riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di
essere stato in buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il
vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione
dell'indebito.
|