Articolo 1183. Tempo dell'adempimento.
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere
eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora
tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione
ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un
termine, questo, in mancanza di accordo delle parti è stabilito dal
giudice.
Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore
spetta egualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze;
se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere
fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.
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