Articolo 1182. Luogo dell'adempimento.
Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è
determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla
natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le
norme che seguono.
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve
essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando
l'obbligazione è sorta.
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere
adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando
è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il
debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire
il pagamento al proprio domicilio.
Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio
che il debitore ha al tempo della scadenza.
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