Le società di avvocati

Il decreto legislativo del 2 febbraio 2001 approvato in attuazione della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, ha disciplinato  per la prima volta le società tra avvocati; sino ad oggi non era possibile costituire tali società e la materia era regolata dalla normativa prevista per le associazioni professionali (l.23 novembre 1939, n. 1815).

Le nuove norme non cancellano la vecchia normativa, ma si aggiungono ad essa fornendo così la possibilità di scelta tra l'associazione professionale e la nuova società di avvocati. Studiamone le caratteristiche previste dagli articoli 16 e s.s. del citato decreto legislativo.

norme applicabili
la normativa di riferimento è quella prevista per le società in nome collettivo che a sua volta (ricordiamolo) si fonda su quella prevista per le società semplici
la normativa prevista per le società in nome collettivo si applica solo se non è derogata da quella specifica del decreto legislativo del 2 febbraio 2001
anche questo tipo di società avrà la sua ragione sociale; questa deve essere costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione «ed altri», e deve contenere la indicazione di società tra professionisti, in forma abbreviata s.t.p.
la società tra avvocati non è soggetta a liquidazione giudiziale

Occupiamoci ora, del modo di costituzione di queste società:

costituzione delle società di avvocati
non è prevista una particolare forma per la costituzione della società
dovendosi, però, iscrivere nel registro delle imprese sarà necessario a tal fine che l'atto costitutivo con indicazioni le indicazioni previste dall'articolo 2295 c.c sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata dagli stessi contraenti
i soci della società tra avvocati devono essere in possesso del titolo di avvocato

Abbiamo visto che la società di avvocati deve iscriversi presso il registro delle imprese; non è questo, però, l'unico obbligo di iscrizione che grava sulla società; essendo composta da professionisti la società dovrà anche iscriversi presso l'albo professionale degli avvocati.
Senza l'iscrizione all'albo professionale la società non potrà operare, mentre non sono ben chiare le conseguenze della mancata iscrizione nel registro delle imprese. 
Nella s.n.c. la mancata iscrizione nel registro comporta l'applicabilità delle norme previste per la collettiva irregolare, ma in questo caso, nel silenzio della legge, non sembra applicabile la disciplina della collettiva irregolare poiché l'iscrizione nel registro delle imprese ha solo valore di pubblicità notizia e certificazione anagrafica (art. 16 n. 2).
Avendo questa limitata efficacia, sembra eccessivo far discendere dalla mancata iscrizione l'applicabilità delle normativa prevista per la collettiva irregolare.

Occupiamoci, ora, della responsabilità che deriva dall'attività sociale. Possiamo individuare due distinte ipotesi:

attività svolta senza osservare la diligenza professionale
la responsabilità del socio cui è stato affidato l'incarico si somma con quella della società
la società deve comunicare al cliente che l'incarico potrà essere svolto da qualsiasi socio in possesso dei necessari requisiti professionali; la mancata comunicazione renderà responsabili in maniera solidale ed illimitata non solo i soci che hanno agito e la società ma anche i soci che non hanno svolto direttamente l'incarico
responsabilità della società per le obbligazioni assunte nei riguardi dei terzi

tutti soci sono responsabili in maniera solidale ed illimitata per le obbligazioni assunte dalla società. Tuttavia se un creditore intende aggredire preventivamente il patrimonio del singolo socio prima di quello sociale, il socio potrà invitare il creditore a soddisfarsi preventivamente sul patrimonio della società
 

Occupiamoci ora degli altri aspetti relativi alla società di avvocati:

  1. Amministrazione;
  2. Invalidità della società;
  3. Subentro di nuovi soci e modifica dell'atto costitutivo.

 

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