Società tra avvocati
ARTICOLO16
Disposizioni generali
1.L’attività professionale di rappresentanza,
assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune
esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti,
denominata nel seguito società tra avvocati.
2.La società tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e,
ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in
nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice
civile. Ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese , è istituita
una sezione speciale relativa alle società tra professionisti;
l’iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità
notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al D.P.R. 7 dicembre
1995, n. 581.
3.La società tra avvocati non è soggetta a fallimento.
4.La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell’albo
degli avvocati e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, le
norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la
professione di avvocato.
5.È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra
professionisti.
ARTICOLO17
Costituzione e oggetto
1.Ai fini della iscrizione all’albo, la società tra avvocati è
costituita con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni
autenticate dei contraenti.
2.La società tra avvocati ha per oggetto esclusivo l’esercizio in comune
della professione dei propri soci. La società può rendersi acquirente di
beni e diritti che siano strumentali all’esercizio della professione e
compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.
ARTICOLO18
Ragione sociale
1.La società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal
nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più
soci, seguito dalla locuzione «ed altri», e deve contenere la
indicazione di società tra professionisti, in forma abbreviata s.t.p..
2.Non è consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la
cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo
tra la società e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la
utilizzazione del nome è consentita con la indicazione «ex socio» o
«socio fondatore» accanto al nominativo utilizzato, purché non sia
mutata l’intera compagine dei soci professionisti presenti al momento
della cessazione della qualità di socio.
ARTICOLO19
Modificazioni
1.L’atto costitutivo può essere modificato con deliberazione adottata da
tutti i soci o con deliberazione della maggioranza di essi qualora
l’atto costitutivo lo preveda e ne stabilisca le modalità.
ARTICOLO20
Invalidità della società
1.La nullità della società per vizi di costituzione può essere
pronunciata solo nei casi previsti dalle disposizioni che disciplinano
la nullità dei contratti.
2.La dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento non
pregiudicano l’efficacia degli atti compiuti in nome della società.
3.La sentenza che dichiara la nullità o che pronuncia l’annullamento
nomina uno o più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purché
professionisti esercenti con il titolo di avvocato.
4.La invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è
stata eliminata per effetto di una modificazione dell’atto costitutivo
iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.
5.La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di
nullità o dall’annullamento dell’atto costitutivo.
ARTICOLO21
Requisiti soggettivi dei soci e situazioni di incompatibilità
1.I soci della società tra avvocati devono essere in possesso del titolo
di avvocato.
2.La partecipazione ad una società tra avvocati è incompatibile con la
partecipazione ad altra società tra avvocati.
3.La incompatibilità di cui al comma 2 si applica fino alla data in cui
la dichiarazione di recesso produce i suoi effetti ovvero per tutta la
durata della iscrizione della società nell’albo.
4.È escluso il socio che è stato cancellato o radiato dall’albo. La
sospensione di un socio dall’albo è causa legittima di esclusione dalla
società.
ARTICOLO22
Subentro di nuovi soci
1.Le quote di partecipazione alla società tra avvocati possono essere
cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salvo
diversa disposizione dell’atto costitutivo.
2.In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota
agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero
continuarla con gli eredi e questi abbiano i requisiti professionali
richiesti e vi acconsentano.
ARTICOLO23
Amministrazione
1.L’amministrazione della società tra avvocati spetta ai
soci e non può essere affidata a terzi.
2.Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a
ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
ARTICOLO24
Incarico professionale e obblighi di
informazione
1.L’incarico professionale conferito alla società tra avvocati può
essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per
l’esercizio dell’attività professionale richiesta.
2.La società deve informare il cliente, prima della conclusione del
contratto, che l’incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun
socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività
professionale richiesta; il cliente ha diritto di chiedere che
l’esecuzione del_l’incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti
sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle
qualifiche professionali di ciascuno di essi.
3.In difetto di scelta , la società comunica al cliente il nome del
socio o dei soci incaricati, prima dell’inizio dell’esecuzione del
mandato.
4.La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione prescritti
dai commi 2 e 3 e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente
devono risultare da atto scritto.
ARTICOLO25
Compensi
1.I compensi derivanti dall’attività professionale dei soci
costituiscono crediti della società.
2.Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso
spettante ad un solo professionista, salvo espressa deroga pattuita con
clausola approvata per iscritto dal cliente.
ARTICOLO26
Responsabilità professionale
1.Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente
responsabili per l’attività professionale svolta in esecuzione
dell’incarico. La società risponde con il suo patrimonio.
2.In difetto della comunicazione prevista dall’articolo 24, comma 3, per
le obbligazioni derivanti dalla attività professionale svolta da uno o
più soci, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente e
solidalmente tutti i soci.
3.Per le obbligazioni sociali non derivanti dall’attività professionale,
rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci; il patto
contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
4.La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è
efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero nei
confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali possono
intervenire nel giudizio e possono impugnare la sentenza.
CAPO II
Dell’iscrizione nell’albo
e della responsabilità disciplinare
ARTICOLO27
Iscrizione
1.La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell’albo
del Consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione è posta la sede
legale.
2.Le sedi secondarie con rappresentanza stabile sono iscritte presso il
Consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione le sedi sono istituite;
se la istituzione non è contenuta nell’atto costitutivo, devono inoltre
essere denunciate al Consiglio dell’ordine presso il quale la società è
iscritta per l’annotazione.
3.La società deve mantenere nella propria sede e nelle eventuali sedi
secondarie un ufficio nel quale almeno uno dei soci svolga in tale
qualità l’attività professionale.
ARTICOLO28
Procedimento di iscrizione
1.La domanda di iscrizione nella sezione speciale dell’albo è rivolta al
Consiglio dell’ordine ed è corredata dai seguenti documenti:
a) atto costitutivo in copia autentica;
b) certificato di iscrizione nell’albo dei soci non iscritti presso il
Consiglio dell’ordine cui è rivolta la domanda o dichiarazione
sostitutiva.
2.Il Consiglio dell’ordine, verificata l’osservanza delle disposizioni
di legge, nel termine di trenta giorni dalla domanda dispone
l’iscrizione della società in una sezione speciale dell’albo , con la
indicazione della ragione sociale, dell’oggetto, della sede legale e
delle sedi secondarie eventualmente istituite, del nominativo dei soci
che hanno la rappresentanza, dei soci iscritti nell’albo, nonché dei
soci iscritti in altro albo.
3.Per la iscrizione delle sedi secondarie con rappresentanza stabile, la
domanda è corredata da un estratto dell’atto costitutivo ovvero dalla
delibera di istituzione della sede in copia autentica, con la
indicazione del Consiglio dell’ordine presso il quale la società è
iscritta e la data di iscrizione , nonché dal certificato di iscrizione
all’albo dei soci che operano nell’ambito della sede secondaria, se
iscritti presso altro Consiglio dell’ordine.
4.L’avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del
registro delle imprese, su richiesta del socio che ha la rappresentanza
della società.
ARTICOLO29
Annotazioni
1.Le deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo, le
variazioni della composizione sociale ed ogni fatto incidente
sull’esercizio dei diritti di voto, sono comunicati al Consiglio
dell’ordine entro il termine di trenta giorni dal momento in cui si
verificano.
2.Il Consiglio dell’ordine, verificata l’osservanza delle disposizioni
di legge, nel termine di trenta giorni dispone l’annotazione della
variazione nella sezione speciale dell’albo.
ARTICOLO30
Responsabilità disciplinare
1.La società tra avvocati risponde delle violazioni delle norme
professionali e deontologiche applicabili all’esercizio in forma
individuale della professione di avvocato.
2.Se la violazione commessa dal socio è ricollegabile a direttive
impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio
concorre con quella della società.
3.Nel caso previsto dal comma 2, il Consiglio dell’ordine presso il
quale è iscritta la società è competente anche per il procedimento
disciplinare nei confronti del socio, benché iscritto presso altro
Consiglio dell’ordine, salvo che l’illecito disciplinare contestato al
professionista riguardi un’attività non svolta nell’interesse della
società.
4.La previsione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui
l’illecito disciplinare contestato riguardi un’attività professionale
svolta dal socio nell’ambito di una sede secondaria.
ARTICOLO31
Situazioni di incompatibilità
o di conflitto
1.Chiunque vi abbia interesse può segnalare al Consiglio dell’ordine la
sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto con il
corretto esercizio della professione riferibili a tutti i soci.
2.Il Consiglio dell’ordine, sentito il rappresentante della società,
delibera sulla fondatezza della segnalazione e, se la ritiene fondata,
chiede alla società di far cessare la situazione di incompatibilità o di
conflitto, fissando un termine congruo, e comunque non inferiore a
trenta giorni, decorso il quale può adottare i provvedimenti
disciplinari previsti dall’ordinamento professionale.
3.I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati
anche su richiesta del Pubblico ministero.
ARTICOLO32
Cancellazione dall’albo
per difetto sopravvenuto
di un requisito
1.Il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società
provvede alla cancellazione della stessa dall’albo, qualora sia venuto
meno uno dei requisiti previsti dal presente titolo e la situazione di
irregolarità non sia stata sanata nel termine perentorio di tre mesi dal
momento in cui si è verificata.
ARTICOLO 33
Elezioni dei consigli locali e nazionali
1.La società tra avvocati non ha diritto di elettorato né attivo, né
passivo.
2.Non può essere eletto contemporaneamente nel Consiglio locale e nel
Consiglio nazionale più di un socio della stessa società.
TITOLO III
Esercizio della professione in forma associata o societaria da parte
degli avvocati stabiliti
CAPO I
Dell’esercizio in forma associata
ARTICOLO34
Disposizioni generali
1.Gli avvocati stabiliti, anche se provenienti da Stati membri diversi,
possono associarsi tra loro ovvero con uno o più professionisti , per la
migliore organizzazione della propria attività, nel rispetto della legge
23 novembre 1939, n. 1815.
2.Gli avvocati stabiliti che si associano sono tenuti ad usare la
dizione di studio associato, seguito dal nome e dal cognome degli
associati, con le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7.
3.Gli incarichi sono assunti direttamente dagli associati;
l’associazione non può assumere incarichi in proprio.
4.Le associazioni non sono soggette all’iscrizione nell’albo.
5.Nel caso in cui l’avvocato stabilito esercita la professione in Italia
come membro di uno studio associato costituito nello Stato membro di
origine si applica la disposizione di cui all’articolo 7.
CAPO II
Dell’esercizio in forma societaria
ARTICOLO35
Partecipazione a società
tra avvocati
1.Gli avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi,
possono essere soci di una società tra avvocati costituita ai sensi e
per le finalità di cui all’art. 16,comma 1, purché almeno uno degli
altri soci sia in possesso del titolo di avvocato.
2.Per l’esercizio dell’attività di rappresentanza, assistenza e difesa
in giudizio il socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad agire di
intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato , abilitato ad
esercitare davanti all’autorità adita o procedente. L’intesa è
disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 8.
3.La società tra avvocati cui partecipano avvocati stabiliti è soggetta
alle disposizioni del titolo II del presente decreto e a tutte le
disposizioni legislative, professionali e deontologiche ivi richiamate.
ARTICOLO36
Sede secondaria di società
1.Le società costituite in uno degli altri Stati membri, anche secondo
tipi diversi da quello indicato nell’articolo 16, possono svolgere in
Italia l’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa
in giudizio tramite propri soci , nell’ambito di una sede secondaria con
rappresentanza stabile, purché tutti i soci siano professionisti
esercenti la professione di avvocato.
2.La società si considera costituita tra persone non esercenti
l’attività professionale di avvocato, qualora il capitale sociale sia
detenuto in tutto o in parte ovvero la ragione sociale sia utilizzata o
il potere decisionale venga esercitato, anche di fatto, da persone prive
di uno dei titoli professionali di cui all’articolo 2 ovvero del titolo
di avvocato.
3.Per l’esercizio dell’attività professionale di cui al comma 1, la
società deve inoltre assicurare, anche mediante specifica previsione
dell’atto costitutivo, la personalità della prestazione; il diritto del
cliente di scegliere il proprio difensore, la piena indipendenza
dell’avvocato nello svolgimento dell’attività professionale e la sua
responsabilità personale, la soggezione della società ad un concorrente
regime di responsabilità e alle regole deontologiche proprie delle
professioni intellettuali e specifiche della professione di avvocato.
4.Per l’attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il
socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad agire d’intesa con altro
socio in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare
davanti all’autorità adita o procedente. Si applica in tal caso
l’articolo 8.
ARTICOLO37
Norme applicabili
1.Le società di cui all’articolo 36, comma 1, le quali stabiliscono in
Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile per
l’esercizio dell’attività professionale di rappresentanza, assistenza e
difesa in giudizio sono tenute, per ciascuna sede, alla iscrizione nella
sezione speciale dell’albo degli avvocati presso il Consiglio
dell’ordine nella cui circoscrizione è posta la sede secondaria.
2.Ai soci che esercitano con il titolo professionale di origine
nell’ambito della sede secondaria con rappresentanza stabile, nonché
alle sedi secondarie si applicano rispettivamente le disposizioni di cui
ai titoli I e II del presente decreto e le altre disposizioni che
disciplinano l’istituzione di una o più sedi secondarie in Italia da
parte di società costituite all’estero.
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