Invalidità della società
La disciplina della invalidità della s.t.p. si avvicina a quella
della nullità della S.p.a. in quanto deroga alle regole generali in tema
di nullità; è, infatti previsto:
tassatività dei
casi nullità |
la nullità
può essere pronunciata solo nei casi di
difetto di costituzione e solo nei casi previsti in tema di
nullità dei contratti(v. art. 1418
c.c.) |
irretroattività
della dichiarazione di nullità |
la dichiarazione di nullità o la pronuncia di
annullamento non pregiudicano l’efficacia degli atti compiuti in
nome della società; i soci sono comunque responsabili per le
obbligazioni assunte dalla società poi dichiarata nulla o
annullata
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sanatoria della
nullità |
L'invalidità (e quindi anche la nullità) non può
essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per
effetto di una modificazione dell’atto costitutivo iscritta
nella sezione speciale del registro delle imprese
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Sino ad ora abbiamo parlato di nullità, e delle eccezioni che la
disciplina specifica prevista per la s.t.p. pone alla disciplina
generale; dobbiamo aggiungere che invalidità può aversi anche nei casi
di annullabilità; queste ipotesi sono quelle tipiche relative ai negozi
giuridici (errore, violenza e dolo) riferite all'atto costitutivo della
s.t.p.
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