Subentro di nuovi soci e modifica dell'atto costitutivo

La società tra avvocati si avvicina più alle società di persone che a quelle di capitali; per questi motivi, ma anche perché per divenire membri di questa organizzazione è necessario essere avvocati, l'ingresso di nuovi soci pure attraverso la cessione di quote, può avvenire solo all'unanimità e per atto tra vivi.

In caso di morte di uno dei soci non è automatico l'ingresso degli eredi della società essendo necessari due requisiti:
1. Decisione di tutti soci in merito al subentro degli eredi nella società e consenso di questi ultimi;
2. Possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge da parte degli eredi.

Nel caso in cui non s'intendesse fa partecipare gli eredi alla s.t.p. si potrà sciogliere la società oppure, nel caso in cui s'intenderà continuarla, liquidare loro la quota.

 

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