Subentro di nuovi soci e modifica dell'atto costitutivo La società tra avvocati si avvicina più alle società di persone che a quelle di capitali; per questi motivi, ma anche perché per divenire membri di questa organizzazione è necessario essere avvocati, l'ingresso di nuovi soci pure attraverso la cessione di quote, può avvenire solo all'unanimità e per atto tra vivi. In caso di morte di uno dei soci non è automatico l'ingresso degli
eredi della società essendo necessari due requisiti: Nel caso in cui non s'intendesse fa partecipare gli eredi alla s.t.p. si potrà sciogliere la società oppure, nel caso in cui s'intenderà continuarla, liquidare loro la quota. |
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