Le società cooperative

definizione
(art. 2511 c.c.)

sono società dedite alla produzione di beni o servizi dove lo scopo comune non è il profitto, ma quello mutualistico che consiste nel vantaggio che i soci conseguono grazie allo svolgimento della propria attività, invece che con terzi, direttamente con la società

Come si vede dalla definizione, le cooperative si formano per favorire direttamente i soci, grazie alla cessione dei beni o servizi prodotti direttamente a loro ed a condizioni più favorevoli di quelle che abitualmente si trovano sul mercato.
Guardano alla sostanza, è come se i soci si aiutassero reciprocamente, solo che il socio, invece di rivolgersi direttamente ad un altro socio per richiedere una prestazione a condizioni di maggior favore, si rivolge alla cooperativa.
Lo scopo mutualistico può realizzarsi in diversi modi, come quello sopra accennato, oppure vendendo ai soci della cooperativa i beni alle stesse condizioni degli altri imprenditori, ma dividendo con loro i profitti conseguiti o fornendo direttamente ai membri della cooperativa occasioni di lavoro. In quest'ultimo caso più che profitti veri e propri, sono distribuiti ai soci della cooperativa i c.d. "ristorni", cioè la differenza tra costi e ricavi, in proporzione degli atti di scambio compiuti dai soci con la cooperativa, e non in proporzione del capitale posseduto, come accade per gli utili.
È da sottolineare, però, che esistono cooperative che destinano la loro produzione anche a soggetti estranei, divenendo così simili alle altre società.
Tipiche sono le ben note cooperative di consumo che vendono i propri beni non solo ai soci, ma anche a terzi. In questo caso il vantaggio dei soci non sarà dato solo dai ristorni, ma anche dagli utili conseguiti; come si vede lo scopo sarà anche speculativo e non solo mutualistico.
Quanto abbiamo detto è stato, ed è, il concetto fondamentale in tema di cooperativa, tanto che secondo l'art. 2511 c.c.

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico

Rispetto al passato è scomparsa la differenza tra cooperative a responsabilità limitata e illimitata, ma si è riaffermato lo scopo mutualistico, sottolineando anche la caratteristica del capitale sociale, non fisso, ma variabile.
Nel successivo articolo 2512, però, si è subito introdotto il nuovo concetto di "società cooperative a mutualità prevalente" dove si riconosce lo status di cooperativa non solo a quelle che operano con i propri soci, ma anche a quelle che operano con i terzi, fissando rigidamente il concetto di prevalenza nei successivi articoli. 
L'introduzione delle cooperative a mutualità prevalente non incrina il favore del legislatore nei riguardi del fenomeno cooperativo ( che trova fondamento nell'art. 45 della Costituzione), perché lo scopo mutualistico deve pur sempre essere "prevalente" rispetto alla attività svolta con i terzi o dall'utilizzo delle prestazioni dei soci, ma indica un cambio di orientamento del legislatore che sembra favorire di più questo tipo di cooperative, rispetto a quelle tradizionali, prevedendo solo per loro una serie di agevolazioni fiscali. In questo modo si è voluto rispettare i principi della riforma contenuti nella legge delega.

Le cooperative, pur caratterizzandosi per lo scopo mutualistico, sono pur sempre delle società, società particolari e, in fondo, anche privilegiate, rispetto alle normali società di capitali  ( ma ciò è consentito dalla Costituzione). Si sarebbe potuto prevedere per loro una disciplina specifica  e diversa rispetto alle altre società, ma si è preferito mantenere la struttura normativa delle società di capitali ( s.p.a. e s.r.l.), derogata sia delle specifiche norme del codice civile di cui agli artt. 2511 e ss. e sia da leggi speciali  previste per particolari tipi di cooperative (v. art. 2520 c.c.). 

Quindi la normativa applicabile alle società cooperative sarà:
a) La normativa del codice civile in tema di s.p.a. e s.r.l. (art. 2519 c.c.);
b) Le regole previste dagli artt. 2511 e ss. c.c. , che derogano alle regole previste in generale per le s.p.a. e s.r.l.
c) Le regole previste dagli artt. 2511 e ss. c.c. si applicano anche alle cooperative regolate dal leggi speciali, sempre che siano compatibili con tali leggi speciali ( 2520 c.c.).

Questa triade di regole, però, non si applica agli enti mutualistici, diversi dalle società (art. 2517 c.c.).
Come si vede le cooperative di cui ci occupiamo sono pur sempre delle società, e società che si ispirano alle società di capitali, che come sappiamo, di regola rispondono solo con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte dalla società; ma l'art. 2518, quasi a rafforzare la regola già prevista per le s.p.a. e s.r.l. dispone che :"  Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio".
Inoltre rispetto alla s.p.a. e alla s.r.l. nella denominazione sociale della cooperativa, comunque formata,  vi deve essere anche la indicazione di "società cooperativa", che però non potrà essere utilizzata da enti diversi dalle cooperative.
Altra regola generale prevista per le cooperative, è contenuta nell'art. 2516 secondo il quale: "Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento".

Analizziamo nei collegamenti qui sotto la disciplina delle cooperative cominciando a definire meglio il concetto della mutualità.

1. le cooperative a mutualità prevalente;
2.
costituzione;
3.
capitale sociale;
4.
organi sociali della cooperativa;
5.
caratteristiche del rapporto sociale;
6.
altri tipi di società cooperative.
 

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