Organi sociali della cooperativa

Si applicano anche in tal caso le regole previste per la società per azioni, ma con alcune differenze, vediamole:

assemblea

hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 gg.  nel libro dei soci
ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni
le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci
sono previste, per le società che svolgono attività in più comuni e con minimo 500 soci, assemblee separate; in tal caso nelle assemblee separate sono eletti dei delegati che parteciperanno all'assemblea generale 
nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci
l'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci
se la società ha più di 3.000 soci e svolge la sua attività in  più province devono svolgersi assemblee separate
è ammesso il voto per corrispondenza se previsto dall'atto costitutivo

 

amministratori e  organo di controllo

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo il caso in cui la nomina è stata attribuita dall'atto costituivo allo Stato o a enti pubblici; in tal caso l'assemblea conserva il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori
consiglio di amministrazione: la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, ma l'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.
modelli di amministrazione (art. 2544 c.c.): qualunque sia il modello di amministrazione adottato, le più importanti decisioni relative alla ammissione ed esclusione dei soci e quelle relative ai rapporti mutualistici non possono essere oggetto di delega
organo di controllo: la nomina del collegio sindacale (art. 2453 c.c.) è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. ( articolo che si riferisce alla s.r.l.) e quando la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi.

 

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