Le cooperative a mutualità prevalente
L'articolo 2512 c.c. definisce le caratteristiche della mutualità. Vediamole qui sotto:
sono cooperative a mutualità prevalente quelle che |
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Queste cooperative sono state introdotte dal d.lgs. n. 6\2003, e in vigore dal 1° gennaio 2004.
Il concetto che appare dalla tabella per individuare le cooperative è quello della "prevalenza" ; per individuare quando ci sia questa mutualità prevalente, sarà necessario andare a verificare cosa dice in proposito l'art. 2513 c.c. rubricato: "Criteri per la definizione della prevalenza".
definizione della prevalenza |
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Può darsi che non si realizzi una sola delle condizioni di cui ai punti a) b) c), ma due o tutte e tre le dette condizioni; in tal caso l'art. 2513 dispone che: " Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti". Se la cooperativa è di tipo agricolo, c'è prevalenza quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.
Si è imposto l'obbligo, alle cooperative a mutualità prevalente di prevedere
nei propri statuti (art. 2514 c.c.):
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse
massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5 per cento;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2 per cento del limite
massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,
dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i
dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione.
Ma che vantaggio c'è nel costituire cooperative a mutualità prevalente?
La risposta la troviamo nel fatto che alle cooperative a mutualità prevalente è
riconosciuto il godimento delle agevolazioni di carattere tributario.
Le società cooperative sono destinatarie di una serie di incentivi, agevolazioni
ed esenzioni riconducibili ad uno statuto complessivamente privilegiato ma non
costituzionalmente discriminatorio, in quanto riconducibile ad un sistema di
imprese caratterizzato da funzione sociale. Le agevolazioni e i privilegi delle
cooperative sono di vario genere e vanno dal campo tributario, a quello
finanziario, previdenziale e così via. Vi sono attività riservate, privilegi
sostanziali e processuali, prelazioni, incentivi di vaia natura ecc. Le
agevolazioni di carattere tributario non esauriscono dunque l'argomento delle
agevolazioni; ne sono solo un parte. Ciò significa che le agevolazioni diverse
da quelle tributarie, non rimosse dalla legge di delega, continueranno ad
applicarsi a tutte le cooperative.
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