Capitale sociale della cooperativa
Uno degli scopi della società cooperativa è quello di favorire
l'ingresso di nuovi soci; se il capitale della cooperativa fosse fisso,
l'ingresso o l'uscita di nuovi soci dovrebbe essere accompagnata dalle
deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale sociale con le inevitabili
lentezze di questi procedimenti.
L'art. 2524 c.c. ha invece opportunamente stabilito la variabilità del capitale
di queste società proprio per consentire l'ingresso o l'uscita dei soci senza
che sia necessario modificare l'atto costitutivo.
Anche nella società cooperativa il capitale sociale può essere formato da quote
o azioni e alla partecipazione azionaria si applica sostanzialmente la
disciplina ordinaria, con alcune importanti differenze, che qui riassumiamo, ma
che possono essere ulteriormente approfondite nell'art.
2525 c.c.
il valore nominale di ciascuna azione o quota non
può essere inferiore a venticinque euro il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a cinquecento euro |
nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro , né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma |
le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori |
E' possibile che la società acquisiti proprie azioni, ma solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e sempre nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
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