Rinunzia alla eredità

nozione
(art.
519 c.c.)

è una dichiarazione che dà luogo ad un negozio unilaterale e non recettizio
attraverso cui il chiamato dichiara di non volere accettare l'eredità

Come si vede con la rinunzia il chiamato, in pratica, rifiuta l'eredità a lui offerta. È forse più corretto parlare di rinuncia al diritto di accettare l'eredità, piuttosto che di rinuncia all'eredità ( che presuppone che l'eredità sia stata già accettata). È vero, infatti, che una volta accettata l'eredità, non sarà più possibile revocare l'accettazione, ma non è vero il contrario.
Secondo l'art. 525 del codice civile, infatti, è possibile la revoca della rinunzia, ma solo se non sia avvenuta l'accettazione da parte di un altro  chiamato di grado ulteriore.
Il riferimento al potere di revoca ci porta a parlare della prescrizione del diritto alla rinunzia.

La rinunzia può essere effettuata sino a quando il diritto di accettare non sia prescritto (perché dopo sarebbe inutile), e d'altro canto, si può revocare la rinunzia solo entro il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità.
Il motivo è intuitivo.
Con la dichiarazione di rinunzia il chiamato non perde il diritto di accettare l'eredità ( ex art. 525 ) ed è per questo che può revocare la rinunzia nel termine di accettazione. Questa revoca avviene, in pratica, con una vera e propria accettazione, espressa o tacita che sia, e prevale sulla dichiarazione di rinunzia che, invece,  deve essere fatta con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni; è quindi necessario l'atto pubblico.

Ma vediamo gli elementi essenziali della rinunzia all'eredità.

caratteristiche della rinunzia

negozio solenne unilaterale e non recettizio
non sopporta termini condizioni e non è possibile la rinunzia parziale, pena la nullità della rinunzia ( si tratta di actus legitimus)
ha efficacia retroattiva, nel senso che chi rinunzia all'eredità è considerato come se non fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.)

Con la rinunzia l'eredità si devolve agli altri soggetti che ne hanno diritto.

Bisogna distinguere tra le successioni legittime e testamentarie.

successioni legittime si ha accrescimento a favore di coloro che avrebbero concorso con il rinunciante, sempre che non vi sia rappresentazione.
se il rinunziante è  solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse (art. 522 c.c.)
successioni testamentarie se il testatore non ha disposto una sostituzione e non c'è rappresentazione, vi sarà accrescimento o devoluzione agli eredi legittimi
(art. 523 c.c.)

La rinunzia, oltre a poter essere revocata, può essere impugnata dal rinunziate o dai suoi creditori.
Vediamo entrambe le ipotesi.

impugnazione della rinunzia

il rinunziante può impugnare la rinunzia solo se è l'effetto di violenza o di dolo. Il termine di prescrizione è di cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo (art. 526 c.c.). Si ammette la possibilità di impugnazione per errore ostativo, mentre, al pari dell'accettazione, si esclude che abbia rilevanza l'errore vizio
i creditori del rinunziante, se danneggiati dalla rinunzia,  possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il loro diritto si prescrive in cinque anni

Dal diritto alla rinunzia si può anche decadere; analizziamo le ipotesi.

decadenza dal diritto di rinunzia

quando il chiamato ha sottratto o nascosto beni ereditari (art. 527 c.c.)
 
il tutte le ipotesi in cui il chiamato abbia accettato l'eredità
 

 

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna alla sommario della sezione