Articolo
519. Dichiarazione di rinunzia.
La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un
notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la
successione, e inserita nel registro delle successioni.
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe
devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle
parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.
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