Articolo
525. Revoca della rinunzia.
Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i
chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già
stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni
acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.
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