Articolo 527. Sottrazione dei beni ereditari.

I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.
 

 

Torna alla home page     
 
Torna alla sommario della sezione