Il riconoscimento dei figli nati al di fuori del matrimonio
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Dall'analisi dei vari istituti del diritto di famiglia abbiamo visto come il legislatore abbia sempre cercato di privilegiare i rapporti tra coloro che hanno preferito regolarizzare la loro posizione giuridica con il matrimonio.
Questa impostazione privilegia le coppie sposate rispetto a quelle "di fatto" che convivono more uxorio.
Tale preferenza, però, non può spingersi sino a discriminare i figli nati fuori dal matrimonio rispetto a quelli legittimi.
La posizione del figlio naturale riconosciuto è quindi
simile a quella del figlio legittimo, e la tendenza è di far cessare le
differenze tra i figli legittimi e naturali, tanto che anche nel linguaggio
legislativo la legge 219\2012 ha disposto all'art. 1 comma 11 che:" Nel
codice civile, le parole: “figli legittimi” e “figli naturali”, ovunque
ricorrono, sono sostituite dalla seguente: “figli" .
L'unico criterio di distinzione, puramente terminologico, dovrebbe essere quello
tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori del matrimonio (vedi ad es. l’art. 250 c.c. così come modificato dalla l.
219\2012).
Lo scopo della legge 219\2012, che ha modificato diversi articoli del codice
civile e delle disposizioni di attuazione, è di far cessare le differenze di
trattamento tra i figli perché potrebbero essere intese come privilegio per i
figli nati nel matrimonio, rispetto a quelli nati fuori.
Si vuole raggiungere,
quindi, alla piena parità giuridica tra i figli, tanto che la stessa legge
all'articolo 1 comma 10 abroga l'intera sezione II del capo II del titolo VII
del libro primo del codice civile (articoli da 280 a 290), dedicata alla
legittimazione dei figli naturali.
Ancora la citata legge che all'art. 2 conferisce delega al governo per far
cessare "ogni discriminazione tra figli, anche adottivi".
Il compito del governo è stato poi portato a termine con l’emanazione del
decreto legislativo 28 febbraio 2013 n. 154 in vigore dal 7 febbraio 2014,
decreto cui abbiamo fatto spesso riferimento fino ad ora.
1.
Il riconoscimento;
2.Impugnazione del riconoscimento;
3.Trasmissibilità dell'azione di
impugnazione del riconoscimento.
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