Trasmissibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

L’art. 267 del codice civile si occupa dei casi di trasmissibilità dell’azione del riconoscimento per difetto di veridicità. Prima della riforma sulla filiazione questo articolo era composto di poche righe, ma ora, grazie alla riforma, è composto di “molte righe”, tanto che è necessario parlarne in un paragrafo apposito.
Poniamoci allora la prima domanda: è possibile che l’azione di cui parliamo possa essere trasmessa a soggetti diversi da quelli che abbiamo visto nel paragrafo precedente? Teoricamente no, perché si tratta di iniziative di carattere strettamente personale, ma di fronte alla morte del legittimato ad agire, si può pensare alla trasmissibilità dell’azione prima che questa sia stata esercitata dall’avente diritto. Vediamo i vari casi:

  • ipotesi di impugnazione che poteva essere proposta per violenza e di impugnazione da parte di un soggetto che è stato interdetto ( artt. 265 e 266): se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione può essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi;
  • impugnazione proposta che poteva essere proposta dall’autore del riconoscimento (art. 263 primo comma): se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine di un anno ( art. 263 comma 3), sono ammessi ad esercitare l’impugnazione al posto suo i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
  • impugnazione che poteva essere proposta dal figlio: se il figlio riconosciuto è morto senza aver promosso l’azione, sono ammessi ad esercitarla al suo posto il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
  • impugnazione da parte di chiunque vi abbia interesse nel caso di morte dell’autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto: la morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cinque anni dal giorno dell’annotazione del riconoscimento nell’atto di nascita ( art. 263 comma 4).

In tutti questi casi, in relazione ai termini, è prevista la sospensione degli stessi ex art. 245, e l’azione potrà essere proposta anche da un curatore speciale, nei casi di morte che abbiamo appena visto, indicato dal giudice
 (art. 244 comma 6 e art. 245).

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