Trasmissibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di
veridicità
L’art. 267 del codice civile si occupa dei casi di
trasmissibilità dell’azione del riconoscimento per difetto di veridicità. Prima
della riforma sulla filiazione questo articolo era composto di poche righe, ma
ora, grazie alla riforma, è composto di “molte righe”, tanto che è necessario
parlarne in un paragrafo apposito.
Poniamoci allora la prima domanda: è possibile che l’azione di cui parliamo
possa essere trasmessa a soggetti diversi da quelli che abbiamo visto nel
paragrafo precedente? Teoricamente no, perché si tratta di iniziative di
carattere strettamente personale, ma di fronte alla morte del legittimato ad
agire, si può pensare alla trasmissibilità dell’azione prima che questa sia
stata esercitata dall’avente diritto. Vediamo i vari casi:
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ipotesi di
impugnazione che poteva essere proposta per violenza e di
impugnazione da parte di un soggetto che è stato interdetto ( artt.
265 e 266): se l'autore del riconoscimento è morto senza aver
promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione può
essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi;
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impugnazione
proposta che poteva essere proposta dall’autore del riconoscimento
(art. 263 primo comma): se l'autore del riconoscimento è
morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il
termine di un anno ( art. 263 comma 3), sono ammessi ad esercitare
l’impugnazione al posto suo i discendenti o gli ascendenti, entro un
anno decorrente dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla
nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal
raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei
discendenti.
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impugnazione
che poteva essere proposta dal figlio: se il figlio riconosciuto
è morto senza aver promosso l’azione, sono ammessi ad esercitarla al
suo posto il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che
decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento
della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
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impugnazione
da parte di chiunque vi abbia interesse nel caso di morte
dell’autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto: la
morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non
impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno
interesse, nel termine di cinque anni dal giorno dell’annotazione
del riconoscimento nell’atto di nascita ( art. 263 comma 4).
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In tutti questi casi, in relazione ai termini, è prevista
la sospensione degli stessi ex art. 245, e l’azione potrà essere proposta anche
da un curatore speciale, nei casi di morte che abbiamo appena visto, indicato
dal giudice
(art. 244 comma 6 e art. 245).