Giurisprudenza.

 

Tribunale Bologna Sez. I, 08-03-2018

L'esercizio dell'azione giudiziale ai sensi dell'art. 250 c.c. costituisce dichiarazione formale di riconoscimento, con la conseguenza che la sentenza è direttamente sostitutiva del riconoscimento stesso, dando luogo alla diretta annotazione del nome del ricorrente a margine dell'atto di nascita. L'organo giudicante, con la medesima sentenza, potrà pertanto non solo autorizzare il riconoscimento, ma anche assumere direttamente i provvedimenti opportuni sull'affidamento e mantenimento del minore, oltre che disporre sul cognome ai sensi dell'art. 262 c.c.

FONTI 
Quotidiano Giuridico, 2018 

 

Cass. civ. Sez. I Ord., 28-02-2018, n. 4763

Qualora il figlio infra quattordicenne, nato al di fuori del matrimonio, sia stato riconosciuto da un genitore, per il riconoscimento da parte dell'altro genitore ex art. 250 c.c. , rileva non solo il percorso di vita del genitore richiedente, ma anche l'idoneità dello stesso a rivestire la figura genitoriale.

FONTI 
Quotidiano Giuridico, 2018 

 

Trib. Prato Sez. Unica, 27-07-2017

La manifestazione della volontà di riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio, irrevocabile ai sensi dell'art. 256 c.c., avviene secondo le forme previste dall'art. 254 c.c. o, in difetto del consenso dell'altro genitore che lo abbia già effettuato, con la notifica del ricorso ai sensi dell'art. 250, comma 4, c.c. che instaura un procedimento regolato dal rito camerale che si conclude con una sentenza con cui, ove l'opposizione sia ritenuta infondata, il Tribunale ordinario detterà contestualmente i provvedimenti ritenuti opportuni ai sensi degli artt. 315 bis e 262 c.c. dando atto del perfezionamento dell'efficacia della volontà di riconoscere il figlio palesata con la proposizione del ricorso e non revocabile ed ordinando all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione nell'atto di nascita del minore ai sensi dell'art. 49, comma 1 lett k), del DPR 396/2000.

FONTI
Massima redazionale, De Agostini 2017

 

 

Cass. civ. Sez. I, 27-03-2017, n. 7762

Il risultato dell'audizione della figlia minore, capace di discernimento la quale si sia opposta decisamente al riconoscimento da parte del padre - deve essere apprezzato dal Giudice del merito nel contesto della valutazione, in concreto, del suo interesse a realizzarsi nel contesto delle relazioni affettive che consentano uno sviluppo armonico della sua identità sotto il profilo psichico, culturale e relazionale.

FONTI
Quotidiano Giuridico, 2017

 

Cass. civ. Sez. I, 27-03-2017, n. 7762

Il riconoscimento del figlio minore infraquattordicenne nato fuori dal matrimonio, già riconosciuto da un genitore, costituisce un diritto soggettivo dell'altro, tutelato nell'art. 30 Cost., che può, tuttavia, essere sacrificato in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore stesso. In questo quadro, il necessario bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica con l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, impone di accertare quale sia, in concreto, l'interesse del minore, valorizzando primariamente i risultati della sua audizione, una volta accertatane da parte del giudice la capacità di discernimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello, che aveva accolto la domanda avanzata dal genitore di riconoscimento della figlia infraquattordicenne, malgrado la contraria volontà di quest'ultima, manifestata all'esito della sua audizione). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/12/2015)

FONTI
CED Cassazione, 2017

 

Cass. civ. Sez. I, 27-03-2017, n. 7762

Nel procedimento proposto a seguito dell'opposizione del genitore che per primo abbia riconosciuto il figlio infraquattordicenne nato fuori dal matrimonio al successivo riconoscimento da parte dell'altro, il secondo riconoscimento non costituisce, di per sé, in assenza di gravi motivi ostativi, un vantaggio per la prole, in quanto il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve sempre valutare la concreta ed attuale sussistenza dell'interesse al riguardo di quel minore, con riferimento al suo armonico sviluppo psicologico, affettivo, educativo e sociale, da valutarsi sulla base, da un lato, di quanto accertato con riferimento alla personalità del genitore richiedente, dall'altro di quanto emerso in sede di ascolto del minore medesimo (la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito, che aveva accolto la domanda di riconoscimento, non tenendo conto dell'opposizione della figlia, di cui pure era stata riconosciuta la capacità di discernimento, né degli elementi negativi relativi alla personalità e alla condotta del ricorrente medesimo).

FONTI 
Foro It., 2017, 5, 1, 1533 

 

 

Cass. civ. Sez. I, 13-01-2017, n. 781

In tema di riconoscimento di figlio naturale, l'art. 250 c.c. (come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b, della l. n. 219 del 2012) subordina, nell'ipotesi di minore infraquattordicenne, la possibilità del secondo riconoscimento al consenso del genitore che detto riconoscimento ha già effettuato e dispone, altresì, che, al compimento del quattordicesimo anno, il minore (anche se nato o concepito prima dell'entrata in vigore della l. n. 219 del 2012 cit.) divenga titolare di un autonomo potere di incidere sul diritto del genitore al riconoscimento, configurando il suo assenso quale elemento costitutivo dell'efficacia della domanda stessa di riconoscimento. Ne consegue che il raggiungimento, da parte del minore, della "maggiore età" ritenuta dal legislatore adeguata ad esprimere un meditato giudizio, rilevabile d'ufficio, determina il venir meno della necessità del consenso del primo genitore al riconoscimento da parte dell'altro e, in difetto, dell'intervento del giudice. (Nella specie, la S.C., preso atto che il minore aveva compiuto quattordici anni nel corso del processo ed aveva rifiutato il suo assenso al riconoscimento, ha dichiarato, su ricorso della madre, cessata la materia del contendere, cassando senza rinvio la sentenza di riconoscimento della paternità). (Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/07/2015)

FONTI
CED Cassazione, 2017

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