Giurisprudenza.
Tribunale Bologna Sez. I, 08-03-2018
L'esercizio dell'azione giudiziale ai
sensi dell'art. 250 c.c. costituisce dichiarazione formale di
riconoscimento, con la conseguenza che la sentenza è direttamente
sostitutiva del riconoscimento stesso, dando luogo alla diretta
annotazione del nome del ricorrente a margine dell'atto di nascita.
L'organo giudicante, con la medesima sentenza, potrà pertanto non solo
autorizzare il riconoscimento, ma anche assumere direttamente i
provvedimenti opportuni sull'affidamento e mantenimento del minore,
oltre che disporre sul cognome ai sensi dell'art. 262 c.c.
FONTI
Cass. civ. Sez. I Ord., 28-02-2018, n.
4763
Qualora il figlio infra
quattordicenne, nato al di fuori del matrimonio, sia stato riconosciuto
da un genitore, per il riconoscimento da parte dell'altro genitore
ex art. 250 c.c. , rileva non solo il percorso di vita del genitore
richiedente, ma anche l'idoneità dello stesso a rivestire la figura
genitoriale.
FONTI
Trib. Prato Sez. Unica, 27-07-2017
La manifestazione della volontà di
riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio, irrevocabile ai
sensi dell'art. 256 c.c., avviene secondo le forme previste dall'art.
254 c.c. o, in difetto del consenso dell'altro genitore che lo abbia già
effettuato, con la notifica del ricorso ai sensi dell'art. 250, comma 4,
c.c. che instaura un procedimento regolato dal rito camerale che si
conclude con una sentenza con cui, ove l'opposizione sia ritenuta
infondata, il Tribunale ordinario detterà contestualmente i
provvedimenti ritenuti opportuni ai sensi degli artt. 315 bis e 262 c.c.
dando atto del perfezionamento dell'efficacia della volontà di
riconoscere il figlio palesata con la proposizione del ricorso e non
revocabile ed ordinando all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione
nell'atto di nascita del minore ai sensi dell'art. 49, comma 1 lett k),
del DPR 396/2000.
FONTI
Cass. civ. Sez. I, 27-03-2017, n. 7762
Il risultato dell'audizione della
figlia minore, capace di discernimento –
la quale si sia opposta decisamente al riconoscimento da parte del padre
- deve essere apprezzato dal Giudice del merito nel contesto della
valutazione, in concreto, del suo interesse a realizzarsi nel contesto
delle relazioni affettive che consentano uno sviluppo armonico della sua
identità sotto il profilo psichico, culturale e relazionale.
FONTI
Cass. civ. Sez. I, 27-03-2017, n. 7762
Il riconoscimento del figlio minore
infraquattordicenne nato fuori dal matrimonio, già riconosciuto da un
genitore, costituisce un diritto soggettivo dell'altro,
tutelato nell'art. 30 Cost., che può, tuttavia, essere sacrificato in
presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del
minore stesso. In questo quadro, il necessario bilanciamento tra
l'esigenza di affermare la verità biologica con l'interesse alla
stabilità dei rapporti familiari, impone di accertare quale sia, in
concreto, l'interesse del minore, valorizzando primariamente i risultati
della sua audizione, una volta accertatane da parte del giudice la
capacità di discernimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la
decisione della corte d'appello, che aveva accolto la domanda avanzata
dal genitore di riconoscimento della figlia infraquattordicenne,
malgrado la contraria volontà di quest'ultima, manifestata all'esito
della sua audizione). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA,
04/12/2015)
FONTI
Cass. civ. Sez. I, 27-03-2017, n. 7762
Nel procedimento proposto a seguito
dell'opposizione del genitore che per primo abbia riconosciuto il figlio
infraquattordicenne nato fuori dal matrimonio al successivo
riconoscimento da parte dell'altro, il secondo riconoscimento non
costituisce, di per sé, in assenza di gravi motivi ostativi, un
vantaggio per la prole, in quanto il giudice, ai fini dell'accoglimento
della domanda, deve sempre valutare la concreta ed attuale sussistenza
dell'interesse al riguardo di quel minore, con riferimento al suo
armonico sviluppo psicologico, affettivo, educativo e sociale, da
valutarsi sulla base, da un lato, di quanto accertato con riferimento
alla personalità del genitore richiedente, dall'altro di quanto emerso
in sede di ascolto del minore medesimo (la Suprema corte ha cassato la
sentenza di merito, che aveva accolto la domanda di riconoscimento, non
tenendo conto dell'opposizione della figlia, di cui pure era stata
riconosciuta la capacità di discernimento, né degli elementi negativi
relativi alla personalità e alla condotta del ricorrente medesimo).
FONTI
Cass. civ. Sez. I, 13-01-2017,
n. 781
In tema di riconoscimento di figlio
naturale, l'art. 250 c.c. (come modificato dall'art. 1, comma 2, lett.
b, della l. n. 219 del 2012) subordina, nell'ipotesi di minore
infraquattordicenne, la possibilità del secondo riconoscimento al
consenso del genitore che detto riconoscimento ha già effettuato e
dispone, altresì, che, al compimento del quattordicesimo anno, il minore
(anche se nato o concepito prima dell'entrata in vigore della l. n. 219
del 2012 cit.) divenga titolare di un autonomo potere di incidere sul
diritto del genitore al riconoscimento, configurando il suo assenso
quale elemento costitutivo dell'efficacia della domanda stessa di
riconoscimento. Ne consegue che il raggiungimento, da parte del minore,
della "maggiore età" ritenuta dal legislatore adeguata ad esprimere un
meditato giudizio, rilevabile d'ufficio, determina il venir meno della
necessità del consenso del primo genitore al riconoscimento da parte
dell'altro e, in difetto, dell'intervento del giudice. (Nella specie, la
S.C., preso atto che il minore aveva compiuto quattordici anni nel corso
del processo ed aveva rifiutato il suo assenso al riconoscimento, ha
dichiarato, su ricorso della madre, cessata la materia del contendere,
cassando senza rinvio la sentenza di riconoscimento della paternità).
(Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/07/2015) CED Cassazione, 2017 |
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