Atri casi di revocatoria

Oltre alla disciplina prevista dall'art. 67, la legge fallimentare prevede tre casi particolari.
Il primo fa riferimento a un' ipotesi relativa alle operazioni  normali nell'esercito di un' impresa , ed è quella prevista dall'art. 67 bis, dove la società abbia costituito dei patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 bis lettera a), mentre i rapporti relativi alla lettera b) dell'art. 2447 bis, (finanziamenti per uno specifico affare) sono regolati dall'art. 72 ter, di cui ci siamo occupati in relazione agli effetti del fallimento sui rapporti in corso di esecuzione.
Tornando ai patrimoni destinati ad uno specifico affare l'art. 67 bis prevede le seguenti condizioni:
1. pregiudicano il patrimonio della società;
2. il terzo era a conoscenza dello stato di insolvenza della società.

Il secondo caso  si riferisce all'ipotesi che debitore abbia pagato per estinguere delle obbligazioni cambiarie; questi pagamenti potranno essere revocati solo alle condizioni previste dall'art. 68 l.f. secondo il quale:

pagamento di una cambiale  scaduta

In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

L'ipotesi prevista dall'art. 68 deroga alla disciplina generale prevista dall'art. 67 comma 2, cioè ai casi di pagamenti effettuati dal fallito che possono considerarsi normali nell'esercizio dell'impresa, come il pagamento di una cambiale scaduta.
Secondo la regola generale prevista dal secondo comma dell'art. 67, e di cui ci siamo occupati nel paragrafo precedente, un pagamento del genere potrebbe comunque essere revocato se il curatore riuscisse a provare che il creditore cambiario fosse comunque a conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore.
Se poi la cambiale fosse stata girata, l'ultimo giratario- prenditore che incassa il suo credito dall'imprenditore, dovrebbe poi restituire la somma al curatore  quando, al momento dell'incasso, fosse stato a conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore.
In teoria l'ultimo prenditore della cambiale, conoscendo lo stato d'insolvenza dell'imprenditore, potrebbe rifiutare il pagamento, ma così perderebbe l'azione di regresso nei confronti degli obbligati cambiari in via di regresso, perché rifiutando il pagamento impedisce che sia levato il protesto, che normalmente costituisce condizione per poter agire contro questi obbligati.
Per questi motivi, l'art. 68 l.f., in deroga a quanto previsto in generale dall'art. 67 comma 2, impedisce la revoca di tale pagamento "se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso", come nel caso che abbiamo illustrato.
Di conseguenza il curatore dovrebbe rassegnarsi a perdere la somma pagata  dall'imprenditore per la cambiale, ma potrebbe accadere che l'ultimo obbligato in via di regresso, che ha girato la cambiale a favore dell'ultimo prenditore che ha poi incassato il credito, fosse a conoscenza, al momento della girata, dello stato d'insolvenza del debitore principale, l'imprenditore, e nonostante ciò ha girato la cambiale ricevendo dal prenditore - giratario, la somma pattuita per la consegna del titolo e del relativo credito. In tal caso il curatore potrà farsi versare la somma ricevuta dall'obbligato in via di regresso, se riesce a provare che questi era a conoscenza dello stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale,

Vi è poi il terzo caso relativo agli atti compiuti tra coniugi.
Abrogato l'art. 70 l.f. e sostituito dal nuovo art. 70 che si riferisce a questioni diverse, è venuta meno anche la c.d. presunzione muciana, ma ciò non vuol dire che gli atti compiuti tra i coniugi siano indifferenti ai fini della revocatoria fallimentare.
L'art. 69 l.f. prevede, infatti, una presunzione di conoscenza per l'altro coniuge, non fallito, in merito allo stato di insolvenza del coniuge-imprenditore fallito.
Sarà quindi il coniuge non fallito a dover provare che non era a conoscenza dello stato d'insolvenza dell'altro e non il curatore, come dovrebbe essere di regola.
Un'altra particolarità sta nel fatto che gli atti possono essere revocati se compiuti nel tempo in cui il fallito esercitava un impresa commerciale, e quindi in ogni tempo, anche due anni prima della dichiarazione di fallimento. Si tratta, quindi, di una disciplina particolarmente severa.
 
Ma vediamo quali sono questi atti tra coniugi previsti dall'art. 69 l.f.

atti tra coniugi soggetti a revocatoria
compiuti in ogni tempo tra coniugi ma nel periodo in cui il coniuge - imprenditore esercitava effettivamente un'impresa commerciale se l'altro coniuge non prova che non era a conoscenza dello stato di insolvenza del coniuge fallito
tutti gli atti previsti dall'art. 67 l.f.
(cioè i casi in cui è possibile esercitare l'azione revocatoria fallimentare )
gli atti a titolo gratuito tra coniugi

Anche per questa tabella è necessaria un'osservazione;
l'art. 69 l.f. fa riferimento a tutti gli atti previsti dall'art. 67, cioè quelli soggetti a revocatoria fallimentare;
poi si riferisce anche agli atti a titolo gratuito compiuti "più di due anni prima" della dichiarazione di fallimento.
È chiaro che in questo caso non siamo nelle ipotesi dell'art. 67, ma in quella dell'art. 64 l.f. che si riferisce degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito che sono inefficaci ope legis se effettuati entro i due anni dalla dichiarazione di fallimento. Questo è il motivo del riferimento dell'art. 67 agli atti compiuti a  "più di due anni prima" della dichiarazione di fallimento, perché tali atti non sarebbero, secondo le regole generali, né inefficaci, né revocabili.
In conclusione è vero che tra coniugi non c'è termine per la revoca, salvo quanto diremo tra poco.

I tempi della revocatoria fallimentare sono quindi variabili, perché si va dai sei mesi, ad un anno, o anche due anni, per finire a un tempo indeterminato in relazione agli atti compiuti tra i coniugi.
Fortunatamente l'art. 69 bis l.f. pone un limite temporale di decadenza all'esercizio della revocatoria fallimentare; il riferimento alla decadenza compiuto dall'art. 69 bis è importante, perché non essendo questi termini di prescrizione, a loro non applica la disciplina della interruzione e sospensione della prescrizione. Ma vediamo quali sono i termini di decadenza dall'azione revocatoria.

1. Tre anni dalla dichiarazione di fallimento,
e in ogni caso,
2. Cinque anni dal compimento dell'atto pregiudizievole.
La l. 134\212 ha però aggiunto un secondo comma all'art. 69 bis, nel caso di proposizione di concordato preventivo, cui segua la dichiarazione di fallimento; come andranno calcolati i termini per la revocatoria?  Riportiamo il testo dell'art. 69 comma 2: "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese".

Secondo il nuovo testo dell'art. 67 l.f. (così come modificato dal d.l. n. 35 \2005, poi dal d.lgs.  n. 169\2007, e da ultimo dal d.l. 83\2012 convertito con l. 134\2012) non tutti gli atti possono essere revocati;
Vediamo, quindi, nella sottostante tabella gli atti compiuti dal fallito che non possono essere revocati.

non sono soggetti alla azione revocatoria

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ed ancora, gli immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività' di impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui veridicità sia attestata da un professionista indipendente
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo di ristrutturazione dei crediti omologato (art. 182-bis l.f.) e ancora  gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161 l.f.
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo
h) le operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; la revocatoria è poi esclusa per l'istituto di emissione; sono comunque salve le disposizioni di leggi speciali

Un problema che sorge dalla lettura dell'art. 67 in merito alla esenzione della revocatoria fallimentare, e se questa riguardi impedisca la revocatoria dei soli atti indicati dall'art. 67 ( primo e secondo comma), oppure l'esenzione riguardi anche gli altri casi si revocatoria, anche quella ordinaria. Se consideriamo che lo scopo che ha ispirato il legislatore nella riforma dell'azione revocatoria è stato quello di ridurne le ipotesi e di limitarne l'uso, prevedendo termini decisamente più brevi rispetto al passato, in quest'ottica "politica" possiamo ritenere che le esenzioni previste dall'art. 67 riguardano tutti i casi di revocatoria previsti dalla legge fallimentare, compresa la revocatoria ordinaria esercitabile dal curatore.

L'art. 67 non esaurisce le ipotesi di esenzione dalla azione revocatoria, poiché molte altre sono previste in numerose leggi speciali, tra cui ricordiamo la  legge n. 52\1991 relativa al c.d. factoring (art. 7) e la legge n. 130\1999 relativa alla cartolarizzazione dei crediti d'impresa (art. 4). Per quanto riguarda, invece, il credito fondiario il riferimento è al d.lgs. n. 122\2005.

 Consideriamo ora altri aspetti relativi alla revocatoria.

 

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