Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti
Il fallimento è dichiarato, di regola, nei confronti di un imprenditore che svolge la sua attività. Inevitabilmente vi saranno dei rapporti con altri soggetti (ad es. fornitori) ancora in corso al momento della dichiarazione di fallimento.
Quale sarà la sorte di questi rapporti?
In primo
luogo bisogna precisare che ci troviamo di fronte a rapporti non ancora
del tutto eseguiti o ineseguiti. Se, infatti, i rapporti fossero stati completamente eseguiti il curatore potrebbe pretendere il pagamento per una prestazione già effettuata dal fallito. Se invece è la parte "in bonis" ad aver eseguito la prestazione, dovrà insinuarsi nel fallimento presentando domanda di ammissione al passivo |
In generale, e salve le eccezioni relative ai vari contratti,
l'esecuzione dei contratti rimane sospesa, almeno fino a quando il curatore, con
l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel
contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, oppure
decide, sempre nelle stesse forme di sciogliersi dal medesimo.
Può accadere, però, che il trasferimento del diritto sia già avvenuto (contratti
consensuali) dovendo eseguirsi solo la prestazione; in tal caso il
contratto conserva la sua efficacia e la prestazione dovrà essere eseguita.
Di certo, però, la parte non fallita (che si è vista sospendere il contratto) non può aspettare all'infinito le
decisioni degli organi del fallimento, ed è per questi motivi che tale
contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice
delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il
contratto si intende sciolto, anche in relazione a un contratto preliminare.
Se il contratto, vuoi perché trascorrono i 60 gg. senza risposta, vuoi perché vi è stata
dichiarazione esplicita del curatore, è sciolto, la parte "in bonis" può
insinuarsi nel passivo fallimentare per la parte eventualmente dovutale, ma non
le spetta alcun
risarcimento del danno.
Può darsi ancora che il contraente in bonis abbia proposto, prima del
fallimento, azione di risoluzione del rapporto che aveva con l'imprenditore
inadempiente.
In tal caso l'azione avrà efficacia nei confronti del curatore, e la parte in
bonis, se vuole proseguire nella sua azione al fine di ottenere la restituzione
di un bene o di una somma di denaro o infine, il risarcimento del danno,
potrà, proporre domanda ex art. 103 l.f.
Può darsi che un contraente per tutelarsi inserisca come autonoma causa di
risoluzione del contratto il fallimento della controparte, ma tale clausola è
inefficace secondo quinto comma 5 dell'art. 72.
Dopo aver visto in generale cosa accade, consideriamo le vicende di alcuni contratti espressamente considerate dalla legge fallimentare, ricordando che tali discipline prevalgono sulla disciplina generale che abbiamo appena visto.
contratto preliminare |
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fallimento e
finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2447 bis c.c. lettera b) |
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Consideriamo, ora la sorte di altri contratti.
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