Gli altri rapporti giuridici
Locazione finanziaria (art. 72 quater l.f.)
Locazione finanziaria (leasing) |
fallimento
dell'utilizzatore: si applica la disciplina
generale ex art. 72 l.f. ma se si scioglie il contratto,
il concedente ha diritto alla restituzione del
bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale
differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita
o da altra collocazione del bene stesso avvenute a
valori di mercato rispetto al credito residuo |
se il concedente vanta
ancora un credito residuo, ha diritto ad insinuarsi al
passivo per la differenza fra il credito vantato alla
data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova
allocazione del bene |
fallimento del
concedente: il contratto prosegue, ma
l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla
scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo
pagamento dei canoni e del prezzo pattuito. |
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Vendita con riserva di proprietà (art. 1523 c.c. art. 73
l.f.)
Vendita con riserva di proprietà
(vendita a rate) |
fallimento del
compratore: se il prezzo deve essere pagato a
termine o a rate, il curatore può subentrare nel
contratto con l'autorizzazione del comitato dei
creditori;
il venditore può chiedere cauzione ma il curatore può
evitare tale richiesta pagando immediatamente il prezzo
con lo sconto dell'interesse legale, ma qualora il
curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve
restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il
diritto |
fallimento del
venditore: non è causa di scioglimento
del contratto |
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Contratti ad esecuzione continuata o periodica (art. 74 l.f.)
Contratti ad esecuzione continuata o
periodica (es. somministrazione) |
segue la disciplina
generale ex art. 72 l.f. ma se il curatore decide di
subentrare in tali contratti deve pagare
integralmente il prezzo anche delle consegne già
avvenute o dei servizi già erogati |
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Contratto di borsa a termine ( art. 76 l.f.)
Contratto di borsa a termine |
se il termine scade
dopo la dichiarazione di fallimento il
contratto si scioglie |
se il termine scade
prima della dichiarazione di fallimento
il contratto non si scioglie |
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Associazione in partecipazione (art. 77 l.f.)
Associazione in partecipazione |
si scioglie per il
fallimento dell'associante, e non dell'associato, in
quanto imprenditore |
se il conferimento
dell'associato è uguale al valore delle perdite che
doveva sopportare, quest'ultimo non avrà diritto ad
insinuarsi al passivo;in caso contrario potrà insinuarsi
nel fallimento per la differenza |
l'associato è tenuto al
versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle
perdite che sono a suo carico e il giudice delegato può
ingiungergli su proposta del curatore,con decreto di
eseguire i versamenti ancora dovuti, anche quando non
sia scaduto il termine stabilito per il pagamento |
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Conto corrente, mandato, commissione (art. 78 l.f.)
Conto corrente, mandato,
commissione |
in quanto contratti
intuitus personae si
sciolgono per il fallimento di una delle parti, ma nel
mandato si sciolgono per il fallimento del mandatario;
quando il fallito sia il mandante, il curatore può
subentrare, o meno, nel contratto, e il credito del
mandatario deve essere considerato prededucibile |
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Affitto di azienda e locazione di immobili (art. 79 e 80
l.f.)
Affitto di azienda |
Il contratto non si
scioglie per entrambe le parti, tuttavia possono
recedere entro 6o gg. dietro corresponsione di un equo
indennizzo all'altra parte.
Se l'indennizzo è dovuto dal curatore che ha deciso di
recedere dal contratto, il credito relativo è
considerato prededucibile |
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Locazione di immobili |
Fallimento del
locatore: il contratto non scioglie il
contratto di locazione e vi subentra il curatore
nel contratto, ma se il contratto è di durata superiore
a 4 anni il curatore ha un anno di tempo per recedere
dal contratto dietro corresponsione di un equo
indennizzo all'altra parte. In tal caso il recesso non
ha effetto immediato, ma alla scadenza del contratto.
Fallimento del conduttore: il curatore
può in qualunque tempo recedere dal contratto,
corrispondendo al locatore un equo indennizzo per
l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e'
determinato dal giudice delegato, sentiti gli
interessati;
in entrambi i casi il credito dovuto per
l'indennizzo è prededucibile |
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Appalto (art. 81 l.f.)
Appalto |
si scioglie per il
fallimento di una delle parti, a meno che il curatore,
previa autorizzazione del comitato dei creditori non
dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone
comunicazione all'altra parte nel termine di 60 gg. dalla
dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie. |
se fallisce l'appaltatore il
contratto si scioglie solo se se la considerazione della
qualità soggettiva è stata un motivo determinante del
contratto, salvo che il committente non consenta, comunque,
la prosecuzione del rapporto |
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Assicurazione contro i danni (art. 82 l.f.)
assicurazione contro i danni |
fallisce l'assicurato: il
contratto non si scioglie, salvo patto contrario e salvo il
caso in cui dal fallimento possa derivare un aggravamento
del rischio |
fallisce l'assicuratore:
è prevista la procedura di liquidazione coatta
amministrativa |
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Contratto di edizione (art. 83 l.f.)
contratto di edizione |
gli effetti sono regolati da una legge
speciale ( l. 22 aprile 1941 n. 633); secondo tale legge il contratto
non si scioglie con il fallimento dell'editore si scioglie, però, se
entro un anno dal fallimento non è stata disposta la continuazione
dell'impresa o l'azienda non è stata ceduta ad altro editore, sempre che
l'autore dia il suo consenso al trasferimento dei diritti acquistati
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Factoring (l. 1991\52)
factoring
l. 1991\52 |
se fallisce il cedente il
curatore può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente
fallito limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data
della sentenza dichiarativa di fallimento |
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