Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di
rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'art. 621 del
codice di procedura civile. Se il bene non e' stato acquisito all'attivo della
procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'art.
95, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del
controvalore del bene alla data di apertura del concorso.
Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare
del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in
prededuzione.