Presunzione muciana
Era prevista nell'art. 70 l.f. secondo cui
I beni che il coniuge del fallito ha
acquistato a titolo oneroso nel quinquennio anteriore alla dichiarazione
di fallimento, si presumono di fronte ai creditori, salvo prova
contraria, acquistati con danaro del fallito e si considerano proprietà
di lui |
Questo articolo era stato ritenuto in contrasto con la
nuova legge sul diritto di famiglia che prevede come regime normale tra
i coniugi quello della comunione dei beni. Poiché l'art. 191 c.c.
stabilisce che il fallimento di uno dei coniugi scioglie la comunione,
una volta ripartiti tra i coniugi i beni in comunione, non era più possibile attaccare quelli
ricevuti dal coniuge non fallito.
Successivamente la cassazione aveva già escluso dall'applicazione dell'art.70
anche i casi in cui i coniugi avessero scelto il regime della
separazione dei beni, perché con tale scelta i coniugi volevano evitare proprio
la commistione tra i due patrimoni.
La sostituzione del testo dell'art. 70 operata dal decreto legge n. 35\
2005 , dove non c'è più traccia
dell'istituto, ha finalmente chiuso definitivamente la questione con
l'abrogazione della presunzione muciana.
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