Presunzione muciana

Era prevista nell'art. 70 l.f. secondo cui

I beni che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, si presumono di fronte ai creditori, salvo prova contraria, acquistati con danaro del fallito e si considerano proprietà di lui

Questo articolo era stato ritenuto in contrasto con la nuova legge sul diritto di famiglia che prevede come regime normale tra i coniugi quello della comunione dei beni. Poiché l'art. 191 c.c. stabilisce che il fallimento di uno dei coniugi scioglie la comunione, una volta ripartiti tra i coniugi i beni in comunione, non era più possibile attaccare quelli ricevuti dal coniuge non fallito.
Successivamente la cassazione aveva già escluso dall'applicazione dell'art.70 anche i casi in cui i coniugi avessero scelto il regime della separazione dei beni, perché con tale scelta i coniugi volevano evitare proprio la commistione tra i due patrimoni.
La sostituzione del testo dell'art. 70 operata dal decreto legge n. 35\ 2005 , dove non c'è più traccia dell'istituto, ha finalmente chiuso definitivamente la questione con l'abrogazione della presunzione muciana.

 

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