Accertamento del passivo 

Ci occupiamo ora dell'accertamento del passivo fallimentare. In altre parole si cerca di individuare tutti i creditori del fallito, attività che spetta principalmente al curatore, anche se possono far parte del passivo fallimentare i creditori che hanno fatto autonoma domanda al fallimento, senza essere preventivamente individuati dal curatore.
Dobbiamo però precisare che nel passivo del fallimento sono considerati non solo i creditori, ma anche coloro che vantano diritti reali o personali sui beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito (art. 92 l.f.); anche questi devono essere considerati nel passivo del fallimento, perché è chiaro che nel caso in cui sarà riconosciuto il loro diritto, si andrà a diminuire l'attivo fallimentare distribuibile. È poi intuitivo che tali soggetti non parteciperanno al concorso in quanto tale, perché riconosciuto il loro diritto e\o accolta la loro domanda di restituzione, questo non potrà avvenire che per l'intero, e non certo in relazione ad una percentuale.
Riassumendo abbiamo:

creditori in senso proprio: sono ammessi al passivo, sia  chirografi che privilegiati; i chirografari corrono maggiormente il rischio di essere soddisfatti solo in percentuale del loro credito o anche di non essere per nulla soddisfatti 
coloro che sono titolari di diritti reali o personali su beni immobili o mobili in proprietà o in possesso del fallito: sono anche loro ammessi al passivo, ma la loro posizione giuridica sarà riconosciuta per intero

In ogni caso si è soliti, per comodità, riferirsi anche ai titolari di diritti come "creditori", anche se  ovviamente non possono, a rigore, essere considerati come tali.

La legge fallimentare parla di accertamento del passivo e di stato passivo; potremmo dire che l'accertamento del passivo si traduce nello stato passivo, che è il documento redatto provvisoriamente dal curatore (art. 95 l.f.), e formato dal giudice delegato(art. 96 l.f.) dove è contenuto tale accertamento; anche qui si parla spesso, senza distinguere, a meno non ce ne sia la necessità, tra passivo e stato passivo.

 Abbiamo già visto che il curatore si incarica di individuare tutti i creditori del fallito; da quel momento si dà inizio ad una complessa procedura per l'accertamento del numero dei creditori e dell'entità dei loro crediti.

Vediamo allora le fasi essenziali di questa procedura, parzialmente modificata dalla l. 221\2012 che ha riscritto il secondo comma dell'art. 95;

a) in primo luogo il curatore avrà esaminato le scritture contabili e le altre fonti di informazioni dalle quali si possono individuare i creditori del fallito;
b) terminata questa attività il curatore invia comunicazione ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito;
c) ricezione della comunicazione del curatore, o conoscenza della procedura fallimentare da parte degli interessati;
Almeno 30gg. prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
d) si propone ricorso da parte degli interessati per essere ammessi al passivo;
e) il curatore, esaminate le domande, predispone u progetto di stato passivo;
Almeno 15gg. prima dell'udienza dove si discuterà dello stato passivo.
f) il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale e almeno 15gg. prima dell'udienza, lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo;
Fino a 5gg. prima dell'udienza.
g) i creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi.

Esaurita questa fase introduttiva del giudizio, vi sarà l'udienza per l'esame dello stato passivo e la decisione del giudice delegato.
In corsivo nello schema i collegamenti ipertestuali.



L’udienza, come visto, si svolge davanti al giudice delegato con la presenza fisica del giudice, del curatore e dei creditori; il d.l. 59\2016 (conv. con l. 119\2016) però ha modificato il quarto comma dell’art. 95 stabilendo che in  relazione  al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza  sia  svolta  in  via telematica  con  modalità  idonee   a   salvaguardare   il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche  utilizzando  le  strutture  informatiche   messe   a disposizione della procedura da soggetti terzi.

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