Accertamento del passivo
Ci occupiamo ora dell'accertamento del passivo fallimentare. In
altre parole si cerca di individuare tutti i creditori del fallito, attività che
spetta principalmente al curatore, anche se possono far parte del passivo
fallimentare i creditori che hanno fatto autonoma domanda al fallimento,
senza essere preventivamente individuati dal curatore.
Dobbiamo però precisare che nel passivo del fallimento sono considerati non solo
i creditori, ma anche coloro che vantano diritti reali o personali sui beni
mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito (art. 92 l.f.); anche
questi devono essere considerati nel passivo del fallimento, perché è chiaro che
nel caso in cui sarà riconosciuto il loro diritto, si andrà a diminuire l'attivo fallimentare
distribuibile. È poi intuitivo che tali soggetti non
parteciperanno al concorso in quanto tale, perché riconosciuto il loro diritto
e\o accolta la loro domanda di restituzione, questo non potrà avvenire che per
l'intero, e non certo in relazione ad una percentuale.
Riassumendo abbiamo:
creditori in senso proprio: sono ammessi al passivo, sia chirografi che privilegiati; i chirografari corrono maggiormente il rischio di essere soddisfatti solo in percentuale del loro credito o anche di non essere per nulla soddisfatti |
coloro che sono titolari di diritti reali o personali su beni immobili o mobili in proprietà o in possesso del fallito: sono anche loro ammessi al passivo, ma la loro posizione giuridica sarà riconosciuta per intero |
In ogni caso si è soliti, per comodità, riferirsi anche ai titolari di diritti come "creditori", anche se ovviamente non possono, a rigore, essere considerati come tali.
La legge fallimentare parla di accertamento del passivo e di stato passivo; potremmo dire che l'accertamento del passivo si traduce nello stato passivo, che è il documento redatto provvisoriamente dal curatore (art. 95 l.f.), e formato dal giudice delegato(art. 96 l.f.) dove è contenuto tale accertamento; anche qui si parla spesso, senza distinguere, a meno non ce ne sia la necessità, tra passivo e stato passivo.
Abbiamo già visto che il curatore si incarica di individuare tutti i creditori del fallito; da quel momento si dà inizio ad una complessa procedura per l'accertamento del numero dei creditori e dell'entità dei loro crediti.
Vediamo allora le fasi essenziali di questa procedura, parzialmente modificata dalla l. 221\2012 che ha riscritto il secondo comma dell'art. 95;
a) in primo luogo il curatore avrà esaminato le
scritture contabili e le altre fonti di informazioni dalle quali si
possono individuare i creditori del fallito; |
Esaurita questa fase introduttiva del giudizio, vi sarà l'udienza per
l'esame dello stato passivo e la decisione del giudice delegato.
In corsivo nello schema i collegamenti ipertestuali.
L’udienza, come visto, si svolge davanti al giudice
delegato con la presenza fisica del giudice, del curatore e dei creditori;
il d.l. 59\2016 (conv. con l. 119\2016) però ha modificato il quarto comma
dell’art. 95 stabilendo che in
relazione al numero dei
creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che
l'udienza sia
svolta in
via telematica con
modalità idonee
a salvaguardare
il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche
utilizzando le
strutture informatiche
messe a
disposizione della procedura da soggetti terzi.