Riportiamo il testo dell'art. 92, modificato dalla l. 221\2012.
Articolo 92. Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti
di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di
diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in
possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il
relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese
ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a
mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la
residenza del creditore: |
In merito alla comunicazione che deve inviare il curatore, osserviamo che il
suo invio non vuol dire che gli interessati non dovranno poi presentare domanda
di ammissione al passivo ex art. 93 l.f., da un lato, e dall'altro, che potranno
presentare la domanda ex art 93 anche i creditori che non l'hanno
ricevuta.
È vero infatti che non tutti i reali destinatari della
comunicazione potrebbero essere individuati dal curatore, anche consultando le
scritture contabili e le altre fonti di informazione, di cui fa menzione l'art.
92 legge fallimentare; viene da chiedersi, allora, quali saranno le conseguenze
della mancata o tardiva comunicazione da parte del curatore; conseguenza logica
sarà quella di permettere comunque al creditore non avvisato, la presentazione
della sua domanda, anche oltre il termine ultimo previsto dall'art. 101 (dai 12
a 18 mesi dall'udienza fissata per la verifica dello stato passivo); il
creditore non avvisato, e ammesso tardivamente al passivo, dovrà anche
partecipare alle ripartizioni già effettuate, perché è indubbio che il suo
ritardo, dipende da causa a lui non imputabile ex art. 101 l.f. comma 3.
Ricordiamo che la legge di stabilità del 24\01\2012 n. 228 ha introdotto per il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell’iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.