Il momento della presentazione della domanda è fondamentale per la posizione
dei creditori. Il termine per le presentazione è di almeno 30 gg. prima
dell'udienza per l'esame dello stato passivo.
Secondo l'art. 93 l.f. comma primo, modificato dalla l. 228\2012 : "
La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o
rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere
a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per
l'esame dello stato passivo" . Il ricorso, quindi, deve essere trasmesso prima dei trenta giorni dall'udienza
in cui si discuterà dello stato passivo.
Non è più possibile depositare il ricorso, ma bisognerà, invece, trasmetterlo,
ma a chi? E come? Ci risponde il secondo comma dell'art. 93, anch'esso
modificato dalla l. 228\2012: " Il ricorso può essere sottoscritto anche
personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2,
ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso
all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso
di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto
comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso
la cancelleria del tribunale".
Non è quindi possibile presentare le domande all'udienza, come
accadeva in passato, poiché l'art. 101 l.f. considera tardive le domande
presentate non rispettando il termine dei 30 gg. e prevedendo, per tali domande,
una specifica procedura.
La norma non chiarisce se il termine dei 30 gg. debba riferirsi all'udienza
fissata in sentenza, oppure alla successiva data in cui effettivamente si terrà
l'udienza, perché spostata d'ufficio.
Se prendiamo come riferimento l'art. 166
c.p.c. che si riferisce all'art. 168 bis, in relazione alla data della prima
udienza di comparizione e trattazione, possiamo ritenere che i 30 gg. vanno
comunque riferiti alla data d'udienza fissata in sentenza, e non a quella
successiva rinviata d'ufficio.
Potrebbe accadere che nessuna domanda di ammissione (o di insinuazione come anche si dice) al passivo, sia presentata nel termine dei 30 giorni; in tal caso, alla data fissata per l'udienza di verifica dello stato passivo, verrà dichiarata la chiusura del fallimento (art. 118 n. 1 l.f.) a nulla contando che siano state presentate domande di ammissione al passivo oltre il termine dei 30 gg.
La domanda di ammissione al passivo è considerata vera e propria domanda giudiziale ( art. 94 l.f.), e produrrà quindi gli effetti tipici di questa categoria di atti processuali, fra cui ricordiamo l'interruzione e sospensione della prescrizione (artt. 2943 - 2954 c.c.).
Ricordiamo chi può proporre le domande di ammissione al passivo.
soggetti che possono proporre domanda di ammissione al passivo | creditori e coloro che chiedono la restituzione o la rivendicazione di beni mobili e immobili se si tratta di creditori obbligazionisti il ricorso potrà essere presentato anche dal loro rappresentante comune |
Vediamo ora il contenuto del ricorso al quale dovranno essere allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.
il ricorso deve contenere |
1) l'indicazione della
procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore; 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; 5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore. |
Irrompe, quindi, anche qui la PEC, grazie alla modifica dell'art. 93 ex l. 228\2012, ma viene da chiedersi cosa accade se è omessa l'indicazione dell'indirizzo PEC, oppure se la notifica tramite questo mezzo non sia andata a buon fine. Ci risponde il comma 5 sell'art. 93: " Se è omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma".In altre parole il ricorso non sarà inammissibile, ma le comunicazioni ai ricorrenti saranno depositate in cancelleria.
Il ricorso può essere viziato, per l'omessa o insufficiente indicazione dei
suoi elementi; in proposito l'art. 93 fa riferimento alla categoria della
"inammissibilità".
Non sembra è quindi applicabile, la disciplina della
nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. , visto che si parla di
inammissibilità, ed infatti l'art. 96 l.f. permette di riproporre la domanda
tardiva di ammissione ovviamente rispettosa delle
prescrizioni dell'art. 93 l.f.
Vediamo però quali sono i casi di inammissibilità della domanda:
risultano omessi o assolutamente incerti i seguenti elementi |
1) indicazione della procedura
cui si intende partecipare e le generalità del creditore; 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; |
Basterà che il vizio riguardi anche uno solo di questi elementi per aversi
dichiarazione di inammissibilità;
se il creditore, invece, non ha indicato il titolo di prelazione del suo
credito, questo verrà ammesso come chirografario, e se, infine, non ha indicato
dove dovranno essergli comunicati gli atti, tutte le comunicazioni successive a
quella con la quale il curatore dà notizia della esecutività dello stato
passivo, queste si effettueranno presso la cancelleria.