Comunione legale
campo di applicazione |
la comunione dei beni è il regime patrimoniale ordinario della famiglia che si adotta solo se non diversamente stabilito |
differenze rispetto alla comunione ordinaria |
è sottoposta ad un regime speciale previsto dagli articoli 177 e ss. del codice civile che disciplinano non solo il modo del godimento, ma anche il modo di acquisto di nuovi beni e crediti. Le norme sulla comunione ordinaria si applicano solo in via residuale; ne possono far parte anche crediti |
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Vediamo ora quali beni rientrano a far parte della comunione legale di beni e
quali ne sono esclusi.
Cominciamo con i primi indicati dall'articolo 177 c.c.
costituiscono oggetto della comunione |
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Dalla tabella vediamo che non tutti i beni oggetto della comunione hanno lo
stesso regime giuridico.
I primi due, infatti, vi rientrano sempre e comunque, mentre gli ultimi, due
fanno parte della comunione solo al momento del suo
scioglimento.
Si tratta della c.d. comunione de residuo, cioè di beni che normalmente
non rientrano nella comunione legale, ma ne fanno parte solo al momento suo
scioglimento se esistenti.
Facciamo l'ipotesi che uno dei coniugi abbia ricevuto il canone di
locazione del mese di aprile di un suo immobile e che tale somma di denaro non
sia stata ancora spesa.
Nel caso di scioglimento della comunione proprio ad aprile, il coniuge
proprietario dovrà dividere con l'altro tale somma di denaro, ma non le
successive che percepirà come canone di locazione per i mesi successivi.
La comunione legale ha ad oggetto quasi tutti i beni acquistati durante
il matrimonio, ma ne sono in ogni caso esclusi i "beni personali" indicati
nell'articolo 179 del codice civile.
Vediamoli:
beni personali |
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Sono, quindi, beni personali quelli acquistati prima del matrimonio, mentre per gli acquisti avvenuti successivamente l'art. 179 distingue due categorie e cioè:
1. beni che appartengono in ogni caso ad uno dei coniugi;
2. beni che possono essere convenzionalmente escludi dalla comunione.
Nel secondo gruppo rientrano i beni acquistati con il prezzo ricevuto dalla
vendita di beni personali o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente
dichiarato nell'atto di acquisto.
Se, ad esempio, il marito vende un appartamento di sua proprietà
esclusiva e con il ricavato acquista un nuovo immobile durante il matrimonio,
tale acquisto non rientrerà nella comunione solo se il marito dichiari, all'atto
dell'acquisto, che l'immobile è acquistato con il prezzo della vendita del suo
appartamento.
L'articolo 179 dispone, infine che :" L'acquisto di beni immobili, o di beni
mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato
dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed
f)...., quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia
stato parte anche l'altro coniuge".
Occupiamoci, ora, dell'amministrazione della comunione dei casi di scioglimento cliccando qui sotto.
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