Amministrazione della comunione
Il legislatore nel prevedere la comunione legale ne ha anche regolato l'amministrazione.
Vediamo, quindi, nella sottostante tabella le regole previste dagli articoli 180 e seguenti del codice civile.
atti di ordinaria amministrazione e rappresentanza processuale |
ogni coniuge può stare in giudizio per la comunione e può amministrarla disgiuntamente dall'altro |
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione ed atti relativi all'acquisto o alla concessione di diritti personali di godimento |
per questi atti è prevista
l'amministrazione congiunta dei coniugi come pure la rappresentanza
processuale per le relative a azioni. |
rifiuto del consenso di un coniuge per gli atti di straordinaria amministrazione o per la concessione o acquisto di diritti di godimento |
secondo l'articolo 181 c.c. l'altro coniuge potrà rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione alla stipulazione dell''atto quando sia necessario agli interessi della famiglia o dell'azienda che fa parte della comunione |
atti compiuti senza il necessario consenso dell'altro coniuge |
se riguardano beni immobili o beni mobili
registrati gli atti compiuti senza consenso sono annullabili entro un anno
dalla conoscenza che il coniuge ha avuto dell'atto o, in ogni caso, entro un
anno dalla trascrizione; |
I beni della comunione costituiscono la garanzia principale per le obbligazioni contratte dai coniugi e rispondono, in via sussidiaria, anche dei debiti assunti dal coniuge nei confronti dei suoi creditori particolari. Vediamo, quindi, nel dettaglio questi casi.
obblighi gravanti sui beni della comunione |
rispondono di tutti i carichi dell'amministrazione; di ogni obbligazione contratta dai coniugi nell'interesse della famiglia; di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi (art. 186 c.c.). |
responsabilità per le obbligazioni contratte dai coniugi |
i creditori dei coniugi, e quindi della comunione, possono soddisfarsi sui beni oggetto della comunione e solo in via sussidiaria sui beni personali dei singoli coniugi ma solo nella misura della metà del credito per ogni coniuge (art. 190 c.c.) |
responsabilità per le obbligazioni contratte dal singolo coniuge al di fuori della comunione |
i creditori particolari dei coniugi possono soddisfarsi sui beni della comunione solo quando quelli del singolo coniuge non siano sufficienti e fino al valore della quota del singolo coniuge, cioè sino alla metà. Sono in ogni caso preferiti i creditori della comunione a quelli del singolo coniuge (art. 189 c.c. comma 2) |
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