Articolo 182. Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.
In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei
coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico
o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del
giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari
per i quali è richiesto, a norma dell'art. 180, il consenso di entrambi i
coniugi.
Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato
dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa.
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